Cassazione Penale, Ordinanza n. 40108/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata per danneggiamento aggravato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello, lamentando tre censure tutte riferite al trattamento sanzionatorio e alla motivazione della decisione. In particolare: 1) ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale; 2) ha contestato il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche con giudizio di prevalenza o equivalenza rispetto all'aggravante contestata. La Corte di cassazione ha rilevato che tutte le doglianze riproducevano sostanzialmente motivi già formulati in appello e disattesi, senza una critica argomentata specifica alla sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi non specifici e meramente reiterativi rispetto all'appello; nel merito, ha anche osservato che la valutazione sulla recidiva era correttamente svolta in concreto alla luce dei precedenti specifici e della proclività a condotte antisociali, che il diniego dell'art. 131-bis c.p. rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione non illogica, e che il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato con riferimento ai plurimi precedenti penali e all'assenza di elementi favorevoli. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La valutazione della recidiva deve essere svolta in concreto, considerando il rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne e verificando se la pregressa condotta sia indice di una perdurante inclinazione al delitto.
La mancata applicazione della causa di non punibilità integra valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli allegati dalla difesa.
Non emerge una specifica applicazione nella decisione, ma la recidiva contestata era qualificata come reiterata specifica infraquinquennale; il riferimento normativo dell'aggravante non è esplicitato nel testo.
Non citato nel testo.
Il reato oggetto del giudizio è il danneggiamento aggravato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre pedissequamente le doglianze già proposte in appello, senza confrontarsi in modo critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La valutazione della recidiva non può essere ancorata solo alla gravità astratta dei fatti o alla loro collocazione temporale, ma richiede un apprezzamento concreto del collegamento tra i precedenti penali e il fatto oggetto del processo, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è espressione di discrezionalità di merito e resta censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o mancanza assoluta di motivazione.
- Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche non è necessario esaminare uno per uno tutti gli elementi allegati dalla parte, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti per il giudizio.
- La presenza di plurimi precedenti penali specifici può costituire, da sola o con altri elementi, adeguato supporto motivazionale sia per il giudizio sulla recidiva sia per il diniego delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto.
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