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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40112/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sul divieto di proporre per la prima volta in cassazione censure non dedotte in appello e, quanto alla prima doglianza, anche sulla mancanza di interesse poiché le attenuanti generiche erano già state riconosciute in primo grado.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo due censure sul trattamento sanzionatorio: (1) mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; (2) violazione dell'art. 133 c.p. per asserita eccessività della pena. La Corte di cassazione rileva però che tali doglianze non risultavano previamente dedotte come motivi di appello e che, quindi, non possono essere proposte per la prima volta in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Inoltre, la censura sulle attenuanti generiche è dichiarata inammissibile anche per difetto di interesse, poiché tali attenuanti erano già state concesse dal giudice di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Le censure non dedotte come motivi di appello non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 133 c.p.

    La doglianza sulla eccessività della pena è richiamata come parametro di commisurazione, ma non può essere esaminata se non previamente devoluta in appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che non risultino previamente dedotte con l'atto di appello, quando la loro deduzione sia richiesta a pena di inammissibilità.
  • La deduzione di un vizio relativo alle circostanze attenuanti è inammissibile per carenza di interesse se tali attenuanti risultano già riconosciute nel giudizio di merito.
  • Le doglianze sulla commisurazione della pena devono essere specificamente devolute nei precedenti gradi di giudizio; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • La Cassazione, nel giudizio di legittimità, verifica anche la rituale devoluzione delle questioni e non può supplire alle omissioni difensive dell'impugnante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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