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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22903/2017 del 29/09/2017

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

Con atto pubblico del 5 febbraio 1992, tre venditori trasferirono a una società immobiliare sei porzioni di un edificio. Nel rogito il notaio riportò che, quanto a Lire 250.000.000, la parte venditrice dichiarava di ricevere il prezzo in quel momento dalla parte acquirente e rilasciava quietanza. I venditori proposero querela di falso sostenendo la falsità dell’attestazione relativa al pagamento contestuale. Il Tribunale di Roma respinse la domanda e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4553/2012 depositata il 24 settembre 2012, confermò la decisione. In cassazione i venditori formularono tre motivi: violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2730 c.c., perché le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società nell’interrogatorio formale avrebbero integrato piena confessione della falsità; violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo che la Corte d’appello avesse fondato la decisione su considerazioni estranee alla querela; violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere escluso i requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi costituiti dalle modalità di pagamento. La società intimata non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Cassazione rigetta il ricorso. Il secondo motivo è infondato: la Corte d’appello ha esaminato i capi effettivamente impugnati e ha valutato complessivamente le risultanze istruttorie; il riferimento alla possibile disponibilità di ingenti somme da parte dell’amministratore era una valutazione dell’attendibilità e dell’efficacia probatoria delle sue dichiarazioni, non una pronuncia ultrapetita. Anche gli altri motivi non sono accolti, con correzione della motivazione della sentenza impugnata. L’art. 2700 c.c. attribuisce fede privilegiata all’atto pubblico quanto alla provenienza del documento e alle dichiarazioni o ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non quanto alla veridicità delle dichiarazioni delle parti. La formula del rogito sul prezzo non attestava con certezza che il pagamento fosse avvenuto davanti al notaio; inoltre non indicava le modalità del pagamento, diversamente da quanto normalmente riportato quando esso avviene in presenza del notaio. Poiché il notaio non aveva attestato il pagamento in sua presenza, l’effettiva corresponsione del prezzo non poteva essere contestata mediante querela di falso. Non risultavano invece impugnati gli altri fatti attestati dal notaio come avvenuti in sua presenza. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la società intimata non si è difesa. È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte territoriale ha infatti specificamente esaminato i motivi di gravame in relazione ai capi della sentenza di primo grado impugnati e compiuto una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie all’esito della quale ha fondato il proprio convincimento.

    Non sussiste ultrapetizione quando il giudice d’appello valuta le risultanze istruttorie per decidere sui capi della sentenza di primo grado effettivamente impugnati, senza estendere l’esame a capi non censurati.

  • art. 2700 c.c.

    Si osserva al riguardo che, a norma dell’art. 2700 c.c. l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè delle dichiarazioni delle pani o gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l’esattezza delle dichiarazioni rese dalle pani, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso.

    La fede privilegiata dell’atto pubblico copre la provenienza del documento e le dichiarazioni o i fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, non la veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti; queste ultime possono essere contrastate con i mezzi di prova ordinari, senza querela di falso.

  • art. 2730 c.c.

    La considerazione in base alla quale era verosimile che l’amministratore, facente pane del circuito criminale, potesse disporre di ingenti quantità di denaro, costituisce invero una valutazione compiuta dalla Corte al fine di verificare l’attendibilità e dunque l’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dal soggetto esaminato e non integra dunque la dedotta violazione.

    La valutazione dell’attendibilità e dell’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese in interrogatorio formale non equivale, di per sé, a riconoscere una confessione; nella decisione non è ritenuta provata una confessione della falsità dell’atto.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La mancata attestazione da parte del notaio dell’avvenuto pagamento in sua presenza non consente dunque il ricorso alla querela di falso in ordine all’effettiva corresponsione del prezzo (Cass. 25213/2014), laddove la veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti non è evidentemente “coperta” dalla fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., mentre non risultano impugnati gli altri fatti che il notaio ha attestato essere avvenuti in sua presenza.

    La Corte non fonda il rigetto sull’applicazione dei requisiti degli indizi ex artt. 2727 e 2729 c.c., ma chiarisce che l’effettiva corresponsione del prezzo, non attestata dal notaio come avvenuta in sua presenza, non è materia di querela di falso.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-bis

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    La Corte dà atto, in conseguenza del rigetto, della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dal pubblico ufficiale e dei fatti che questi attesta come avvenuti in sua presenza; non fa invece piena prova della veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti, contestabili con i mezzi di prova ordinari.
  • La formula con cui il venditore dichiara nel rogito di ricevere il prezzo e rilascia quietanza non prova, di per sé, che il pagamento sia avvenuto in presenza del notaio. Se il rogito non attesta inequivocabilmente tale circostanza, l’effettiva corresponsione del prezzo non può essere contestata mediante querela di falso.
  • Non integra ultrapetizione la valutazione complessiva delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice d’appello per decidere i capi effettivamente impugnati, anche quando essa comprenda considerazioni sull’attendibilità e sull’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese in interrogatorio formale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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