Cassazione Civile, Ordinanza n. 26360/2017 del 07/11/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomine)
La controversia
Le ricorrenti avevano impugnato le deliberazioni condominiali del 3 maggio 2005, relativa alla turnazione dei posti auto, e del 13 ottobre 2005, relativa all’approvazione del consuntivo e al riparto delle spese ordinarie. Il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell’associazione e rigettato le domande; la Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 15 ottobre 2013, aveva riconosciuto la legittimazione dell’associazione, ma per il resto aveva rigettato l’appello e confermato la decisione di primo grado. Nel ricorso per cassazione, articolato in nove motivi, le ricorrenti hanno contestato: (1) la mancata considerazione di una precedente sentenza della stessa Corte d’appello, deducendo violazione dell’art. 2909 c.c.; (2), (4) e (9) vizi di motivazione; (3) la violazione degli artt. 1123 e 1135, nn. 2 e 3, c.c., perché i costi di spurgo erano stati addebitati alla sola società sulla base della valutazione dell’amministratore secondo cui i lavori di ristrutturazione della proprietà avrebbero causato l’intasamento; (5)-(8) l’omessa pronuncia, in relazione all’art. 112 c.p.c., sulle censure riguardanti la deliberazione del 3 maggio 2005 e la turnazione dei posti auto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: la sentenza d’appello aveva considerato il precedente invocato, precisando che riguardava un’altra deliberazione e che mancava anche la coincidenza soggettiva. Il secondo, il quarto e il nono motivo sono stati dichiarati inammissibili perché denunciavano omissione o insufficienza della motivazione secondo un parametro non applicabile ratione temporis. Il terzo motivo è stato accolto: l’assemblea non poteva addebitare alla sola società i costi dello spurgo sulla base della mera valutazione dell’amministratore, non essendo la responsabilità stata riconosciuta dall’interessata né accertata giudizialmente; occorreva applicare il criterio generale di ripartizione delle spese previsto dall’art. 1123 c.c. Il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché riproponevano censure in fatto, non sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha quindi cassato la sentenza limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, ha accolto l’impugnazione della deliberazione del 13 ottobre 2005, dichiarandola nulla. Le spese di tutti i gradi sono state compensate in ragione della parziale soccombenza delle ricorrenti.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
La Corte d’appello afferma infatti di attenersi “al proprio precedente – appunto la sentenza n. 315/2013 – circa la legittimazione dell’Associazione” e precisa poi che la sentenza riguarda l’impugnazione di un’altra deliberazione assembleare, del 21 settembre 2006, e che non vi è neppure coincidenza soggettiva, essendo parte del presente giudizio anche la società Faidutti.
Il precedente invocato non determina l’effetto del giudicato nel giudizio in esame, poiché riguardava una deliberazione diversa e non vi era coincidenza soggettiva.
art. 1123 c.c.
Il singolo condomino risponde infatti verso gli altri condomini dei danni da lui causati, ma fino a quando egli non abbia riconosciuto la propria responsabilità o questa non sia stata accertata in sede giudiziale “l’assemblea non può porre a suo carico detto obbligo, né imputargli a tale titolo alcuna spesa, non potendo l’assemblea disattendere l’ordinario criterio di ripartizione, né la tabella millesimale e dovendo, invece, applicare la regola generale stabilita dall’art. 1123 c.c.”
In assenza del riconoscimento della responsabilità del condomino o di un suo accertamento giudiziale, l’assemblea non può imputargli individualmente una spesa come conseguenza di un danno che gli attribuisce, ma deve applicare il criterio ordinario di ripartizione e la tabella millesimale.
art. 1135, nn. 2 e 3, c.c.
La relativa deliberazione è invalida. Il singolo condomino risponde infatti verso gli altri condomini dei danni da lui causati, ma fino a quando egli non abbia riconosciuto la propria responsabilità o questa non sia stata accertata in sede giudiziale “l’assemblea non può porre a suo carico detto obbligo, né imputargli a tale titolo alcuna spesa, non potendo l’assemblea disattendere l’ordinario criterio di ripartizione, né la tabella millesimale e dovendo, invece, applicare la regola generale stabilita dall’art. 1123 c.c.”
La deliberazione che addebita a un singolo condomino una spesa per danni che gli vengono attribuiti senza che la responsabilità sia stata riconosciuta o accertata è invalida; la decisione richiama gli artt. 1135, nn. 2 e 3, insieme all’art. 1123 c.c. nel vagliare la deliberazione di approvazione del consuntivo e del riparto.
art. 112 c.p.c.
Con il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo l’attenzione si sposta sulla deliberazione del 3 maggio 2005 – avente questa ad oggetto la turnazione dei posti auto – e viene, per tutti i motivi, denunciata l’omessa pronuncia in relazione all’articolo 112 c.p.c. I motivi sono inammissibili. Sono infatti riproposte censure in fatto sono sottratte al sindacato di questa Corte di legittimità.
La Corte dichiara inammissibili le censure sulla deliberazione relativa ai posti auto perché ripropongono questioni di fatto sottratte al sindacato di legittimità; il testo non enuncia una distinta interpretazione dell’obbligo di pronuncia previsto dall’art. 112 c.p.c.
Massime di principio
- L’assemblea condominiale non può porre a carico esclusivo di un condomino una spesa qualificandola come conseguenza di un danno da lui causato sulla base della sola valutazione dell’amministratore: occorre che il condomino abbia riconosciuto la propria responsabilità oppure che questa sia stata accertata in sede giudiziale. In difetto, va applicato il criterio generale di ripartizione delle spese condominiali e la relativa tabella millesimale.
- La pronuncia resa in una controversia relativa a una diversa deliberazione assembleare e in assenza di coincidenza soggettiva non costituisce giudicato vincolante sulla legittimazione ad agire nella successiva impugnazione.
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