Cassazione Civile, Ordinanza n. 25276/2017 del 25/10/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il condominio ha impugnato le cartelle di pagamento relative all’ICI per gli anni 2002 e 2003, deducendo che gli avvisi di accertamento presupposti non gli erano stati validamente notificati. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale di Napoli, con sentenza n. 154/31/13 depositata il 15 aprile 2013, aveva rigettato l’appello. La CTR aveva ritenuto valida la notificazione eseguita presso lo stabile condominiale: per un avviso risultavano il tentativo di consegna non riuscito per temporanea assenza, il deposito e l’avviso di deposito; l’altro risultava non ritirato dopo la giacenza. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 139, 140 e 145 c.p.c. Ha sostenuto che, essendo il condominio un ente di gestione privo di soggettività giuridica, la notifica dovesse essere indirizzata all’amministratore e che le forme dell’art. 140 c.p.c. potessero essere utilizzate, in caso di irreperibilità, solo nei confronti della persona fisica dell’amministratore, non del condominio.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo. Ha ribadito che la notificazione al condominio, ente di gestione privo di soggettività giuridica, deve seguire le regole previste per le persone fisiche ed essere effettuata all’amministratore. La consegna presso lo stabile condominiale è ammessa come effettuata presso l’ufficio dell’amministratore soltanto se vi siano locali specificamente destinati e concretamente utilizzati per la gestione condominiale; nel caso concreto non risultava provata l’esistenza di tali locali e le procedure di irreperibilità e compiuta giacenza erano state eseguite con riferimento al condominio, non all’amministratore. Ha inoltre ritenuto inconferente il richiamo della CTR all’art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992, riguardante le notificazioni degli atti del processo tributario. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito, annullando le cartelle perché fondate su accertamenti la cui notificazione al contribuente era viziata. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato la parte soccombente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 700 euro oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 139, 140 e 145 c.p.c.
Secondo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, la notifica al condominio di edifici, in quanto semplice “ente di gestione” privo soggettività giuridica, va effettuata, seguendo le regole stabilite per le persone fisiche, all’amministratore, quale elemento che unifica, all’esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicchè, oltre che ovunque, “in mani proprie”, l’atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli artt. 139 e ss. c.p.c.. Tra questi luoghi può essere compreso, in quanto “ufficio” dell’amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l’organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni.
La notificazione destinata al condominio va eseguita secondo le regole delle notificazioni alle persone fisiche, presso l’amministratore. Lo stabile condominiale può valere come ufficio dell’amministratore soltanto se ospita locali specificamente destinati e concretamente utilizzati per la gestione delle parti e dei servizi comuni; in mancanza, non è sufficiente notificare presso il condominio.
art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992
Il riferimento contenuto nella sentenza della CTR al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, che impone alle parti di eleggere domicilio o indicare una residenza o una sede agli effetti delle comunicazioni o delle notificazioni, inoltre, risulta del tutto inconferente, trattandosi della disciplina che riguarda la notificazione degli atti del processo tributario.
La disciplina dell’art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992 riguarda le notificazioni degli atti del processo tributario e non può giustificare la validità della notificazione degli avvisi di accertamento tributario destinati al contribuente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso, il Condominio di Napoli, Via Tasso n. 193, ha dedotto, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 139,140 e 145 c.p.c., sostenendo che il condominio non è una persona giuridica, ma un ente di gestione.
La norma è indicata quale parametro processuale per la denuncia in cassazione della violazione di legge; la Corte ha esaminato il motivo così formulato e lo ha accolto.
Massime di principio
- La notificazione degli atti destinati a un condominio, ente di gestione privo di soggettività giuridica, deve essere effettuata all’amministratore secondo le regole previste per le persone fisiche.
- La notificazione presso lo stabile condominiale può essere considerata eseguita presso l’ufficio dell’amministratore solo quando nello stabile esistano locali specificamente destinati e concretamente utilizzati per l’organizzazione e lo svolgimento della gestione condominiale.
- Le procedure di notificazione previste per l’irreperibilità o per la compiuta giacenza devono riferirsi al destinatario individuato secondo le regole applicabili: non possono essere eseguite nei confronti del condominio in luogo dell’amministratore quando l’atto è a quest’ultimo destinato.
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