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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23228/2017 del 04/10/2017

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento relativi a IRAP, IRES, IVA e altre imposte per gli anni 2007, 2008 e 2009. La Commissione tributaria provinciale di Treviso aveva respinto il ricorso dell’associazione contro gli avvisi, mentre aveva accolto quello di una persona fisica avverso l’accertamento relativo al 2009. La Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza indicata come depositata il 20 gennaio 2016, ha accolto l’appello principale dell’associazione e respinto l’appello incidentale dell’Agenzia. Ha ritenuto rispettate le condizioni per il regime fiscale agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, anche quanto alla democraticità interna, considerando che gli associati erano prevalentemente minori e che la contabilità era semplificata. L’Agenzia ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione. Con il primo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 148, commi 3-8, TUIR, dell’art. 90, comma 18, della L. n. 289/2002 e dell’art. 2697 c.c., ha contestato la conclusione della CTR sul rispetto, statutario e concreto, delle regole di democraticità e di partecipazione degli associati, in particolare alle assemblee. Il testo non espone il contenuto specifico del secondo e del terzo motivo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha ribadito che le agevolazioni tributarie per gli enti associativi non commerciali sono subordinate alla conformità dell’associazione alle clausole sulla vita associativa previste dalla legge e inserite nell’atto costitutivo o nello statuto; inoltre, chi invoca l’agevolazione deve provarne i presupposti quando sono contestati. La CTR aveva erroneamente addossato all’Agenzia l’onere della prova, nonostante le dichiarazioni del legale rappresentante fossero sostanzialmente confessorie circa la disapplicazione in concreto delle norme statutarie sui diritti partecipativi. La minore età degli associati non giustificava la mancata partecipazione, poiché essi sono rappresentati ex lege dai genitori o dal responsabile genitoriale. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 148, commi 3-8, D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111 (ora art. 148) si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto

    Il regime agevolativo presuppone che l’associazione rispetti le clausole legali sulla vita associativa, incluse quelle recepite nell’atto costitutivo o nello statuto; non basta la sola qualificazione formale dell’ente.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione

    Quando i presupposti dell’agevolazione fiscale sono contestati, la prova della loro sussistenza incombe sul soggetto che invoca il beneficio; non può essere trasferita all’amministrazione finanziaria.

  • art. 90, comma 18, L. 289/2002

    Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111 (ora art. 148) si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto

    La Corte richiama la disposizione nel quadro delle condizioni per le agevolazioni delle associazioni sportive dilettantistiche e censura la decisione che aveva ritenuto soddisfatta la democraticità interna senza corretta applicazione delle regole probatorie.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione dell’art. 148, commi 3-8, TUIR, L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 18, art. 2697 cod. civ.

    La norma è indicata quale parametro processuale della censura di violazione o falsa applicazione di legge; la Corte accoglie tale censura con riferimento all’erronea applicazione delle condizioni agevolative e dell’onere probatorio.

Massime di principio

  • Le agevolazioni tributarie riconosciute agli enti associativi non commerciali sono subordinate all’effettivo rispetto delle clausole legali sulla vita associativa, da recepire nell’atto costitutivo o nello statuto.
  • Quando è contestata la spettanza di un’esenzione o agevolazione fiscale, chi la invoca deve provare i fatti e i presupposti che la legittimano; l’onere non grava sull’amministrazione finanziaria.
  • La minore età degli associati non costituisce, di per sé, una ragione giuridicamente valida per disapplicare le regole statutarie di partecipazione, poiché i minori sono rappresentati ex lege dai genitori o dal responsabile genitoriale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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