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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20713/2017 del 04/09/2017

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomini partecipanti)

La controversia

Nel 2002 alcuni condomini convennero davanti al Tribunale di Genova i condomini che avevano installato un ascensore nell’edificio, chiedendo di accertare il costo dell’impianto e le quote dovute per partecipare alle spese di gestione e manutenzione. Il Tribunale, dopo consulenza tecnica d’ufficio, qualificò la domanda come diretta anche al riconoscimento del diritto di partecipare alla comproprietà dell’impianto ai sensi dell’art. 1121, terzo comma, c.c.; accertò il costo in Euro 32.576,78 e determinò le quote di contribuzione. La Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 1205/2013 del 24 ottobre 2013, rigettò l’impugnazione dei condomini installatori, riconoscendo l’interesse ad agire dei richiedenti e la possibilità di interpretare la domanda come volta all’acquisto della comproprietà, nonché escludendo abuso del diritto e indeterminatezza della citazione. I ricorrenti hanno articolato quattro motivi: i primi due, esaminati congiuntamente, lamentavano carenza di interesse ad agire e ultrapetizione, sostenendo che fosse stato chiesto soltanto l’accertamento del costo e non l’attribuzione della comproprietà; il terzo denunciava l’erronea applicazione dell’art. 1121 c.c. a un impianto realizzato privatamente ai sensi dell’art. 1102 c.c., aggiungendo che mancava una preventiva deliberazione assembleare; il quarto contestava l’utilizzabilità e la completezza della consulenza tecnica e la valutazione economica dell’impianto, anche per la mancata considerazione degli oneri di costruzione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi. Ha ritenuto infondate le censure su interesse ad agire e ultrapetizione: l’interpretazione della domanda compete al giudice di merito e, nella specie, la richiesta di accertare costi e quote è stata ragionevolmente letta come diretta a far accertare i presupposti del diritto di partecipare alla comproprietà; la ridefinizione della pretesa nel corso del giudizio era connessa alla vicenda sostanziale e non aveva pregiudicato le difese. Ha escluso che la censura relativa all’assenza di una deliberazione assembleare potesse essere esaminata, perché introduceva un fatto non indicato come dedotto nel giudizio di merito e non accertabile per la prima volta in cassazione; ha comunque confermato che l’ascensore installato a spese di alcuni condomini può costituire una comunione parziale e che gli altri possono aderirvi successivamente pagando la propria quota delle spese di esecuzione ragguagliate al valore attuale. Ha infine considerato non sindacabile in cassazione, in quanto logicamente motivata e basata sui dati processuali disponibili, la valutazione del giudice di merito sulla consulenza e sul valore dell’impianto; le contestazioni dei ricorrenti esprimevano una diversa stima e non dimostravano un vizio di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere ai tre controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire, che conferisce titolo per proporre in giudizio una domanda, a sensi dell’art. 100 c.p.c., inteso quale bisogno inevitabile di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale o parziale del proprio diritto, va quindi valutato sulla base della interpretazione e qualificazione dei rapporti e delle situazioni dedotte nel materiale assertivo fornito dalle parti in causa.

    L’interesse ad agire va valutato in relazione alla domanda interpretata e qualificata nel contesto dei rapporti e delle situazioni dedotte, e deve corrispondere a una necessità attuale di tutela giurisdizionale.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte d’Appello, come dapprima il Tribunale, hanno invece interpretato e qualificato la domanda di accertamento dei costi e delle rispettive quote di contribuzione all’impianto (e quindi così valutati sia l’interesse ad agire che il limite di corrispondenza tra chiesto e pronunciato), per come già inizialmente formulata in citazione, o comunque per come poi esplicitata nel corso di giudizio, quale domanda di accertamento giudiziario di quei fatti nella loro funzione genetica del diritto potestativo di partecipare alla comproprietà dell’ascensore, contribuendo “pro quota” nelle spese di esecuzione.

    La corrispondenza tra chiesto e pronunciato si verifica sulla domanda interpretata nel suo complesso e alla luce delle precisazioni intervenute nel giudizio; non vi è ultrapetizione se l’accertamento del costo e delle quote è qualificabile come diretto al riconoscimento del diritto di partecipare alla comproprietà dell’impianto.

  • art. 1121 c.c.

    L’art. 1121 c.c., comma 3, fa, infatti, salva agli altri condomini la facoltà di partecipare successivamente all’innovazione, divenendo partecipi della comproprietà dell’opera, con l’obbligo di pagarne pro quota le spese impiegate per l’esecuzione, aggiornate al valore attuale.

    Quando un’innovazione suscettibile di utilizzazione separata è realizzata a spese di alcuni condomini, gli altri possono parteciparvi in seguito e acquistare la comproprietà dell’opera pagando la quota delle spese di esecuzione attualizzata.

  • art. 1102 c.c.

    Trattandosi, tuttavia, di impianto suscettibile di utilizzazione separata, proprio quando l’innovazione, e cioè la modificazione materiale della cosa comune (nella specie, il vano scale) conseguente alla realizzazione dell’ascensore, non sia stata approvata in assemblea (lo stesso art. 1121 c.c., comma 2, parla di maggioranza dei condomini che abbia “deliberata o accettata” l’innovazione), essa può essere attuata anche a cura e spese di uno o di taluni condomini soltanto (con i limiti di cui all’art. 1102 c.c.), salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.

    L’iniziativa individuale o di alcuni condomini per realizzare un’innovazione utilizzabile separatamente è ammessa, anche in assenza di approvazione assembleare, entro i limiti posti dall’art. 1102 c.c.; agli altri resta la facoltà di partecipare successivamente all’opera.

  • art. 1123 c.c.

    Dunque, l’ascensore, installato nell’edificio dopo la costruzione di quest’ultimo per iniziativa di parte dei condomini, non rientra nella proprietà comune di tutti i condomini, ma appartiene in proprietà a quelli di loro che l’abbiano impiantato a loro spese.

    Le spese di installazione ex novo dell’ascensore non sono ripartite secondo il criterio previsto per manutenzione e ricostruzione di un impianto preesistente; l’impianto realizzato a spese di alcuni condomini appartiene inizialmente a questi ultimi e dà luogo a una comunione parziale.

  • art. 2697 c.c.

    Tuttavia, in alcuni casi come, ad esempio, proprio quando sia disposta per rilevare la consistenza e le caratteristiche tecniche di un’opera e per accertarne il valore – la consulenza costituisce essa stessa un mezzo di prova, senza, peraltro, esentare la parte interessata dall’onere di cui all’art. 2697 c.c..

    Anche quando la consulenza tecnica, per l’oggetto dell’accertamento, costituisce mezzo di prova, resta fermo l’onere della parte interessata di provare i fatti che fondano la propria pretesa.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    Il terzo motivo, in particolare, introduce una circostanza di fatto, ovvero, che l’installazione dell’ascensore non fosse stata preceduta da alcuna previa deliberazione assembleare, circostanza della quale non vi è cenno nella sentenza impugnata, senza che i ricorrenti indichino specificamente, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quale loro difesa del giudizio di merito avessero posto tale questione.

    Una censura fondata su una circostanza processuale o fattuale non considerata dalla sentenza impugnata deve indicare specificamente dove e come la questione sia stata introdotta nel giudizio di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    In caso di rigetto integrale del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • L’interesse ad agire va apprezzato in base alla domanda interpretata e qualificata nel contesto dei rapporti sostanziali dedotti, e sussiste quando la tutela richiesta risponda a un bisogno attuale di evitare una lesione del diritto.
  • L’interpretazione della domanda giudiziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e adeguata; la corrispondenza tra chiesto e pronunciato va verificata sulla domanda così interpretata, anche alla luce delle precisazioni svolte nel corso del giudizio.
  • L’installazione ex novo di un ascensore utilizzabile separatamente, eseguita a spese di uno o alcuni condomini, può costituire innovazione realizzata da questi ultimi nei limiti dell’art. 1102 c.c.; l’impianto appartiene inizialmente ai condomini che ne hanno sostenuto la realizzazione e forma una comunione parziale.
  • Gli altri condomini possono aderire successivamente all’innovazione e acquistare la comproprietà dell’impianto, pagando pro quota le spese di esecuzione ragguagliate al valore attuale, oltre a contribuire alle spese di manutenzione secondo i criteri applicabili.
  • Quando la consulenza tecnica sia disposta per accertare consistenza, caratteristiche e valore di un’opera, può costituire essa stessa mezzo di prova, ma non elimina l’onere probatorio della parte interessata; la valutazione dei dati tecnici è censurabile in cassazione solo nei limiti propri del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniProveImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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