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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17214/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La lite origina dall'opposizione a decreto ingiuntivo con cui un consorzio di urbanizzazione aveva chiesto il pagamento di oneri consortili per servizi resi nel centro direzionale. Il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato l'opponente al pagamento di un importo inferiore a quello richiesto; la corte d'appello aveva poi respinto sia l'appello principale dell'opponente sia quello incidentale del consorzio. Il ricorrente per cassazione articola cinque motivi: 1) denuncia motivazione apparente della sentenza d'appello in relazione alla ritenuta meritevolezza dell'attività del consorzio e alla conseguente ripartizione degli oneri; 2) deduce omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'attività del consorzio relativa a servizi pubblici sarebbe priva di base giuridica perché rientrante nelle competenze dell'ente locale; 3) lamenta violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2043 c.c. per asserita errata valutazione delle prove (tra cui una sentenza del Consiglio di Stato e lo statuto consortile); 4) deduce nullità delle delibere consortili per omessa convocazione/notifica e per mancanza di delega, sostenendo che ai consorzi di urbanizzazione si applichino le regole del condominio oppure, in subordine, quelle dell'associazione non riconosciuta; 5) censura la conferma della condanna alle spese ex art. 91 c.p.c., assumendo violato il principio di causalità perché il decreto ingiuntivo era stato revocato e l'importo riconosciuto era inferiore a quello originariamente preteso.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso. Dichiara infondato il primo motivo perché la motivazione della corte territoriale non è apparente: essa spiega che il consorzio ha legittimamente svolto, almeno in via temporanea, funzioni di custodia e gestione delle aree e, comunque, servizi su aree private non trasferite al Comune, così giustificando la ripartizione degli oneri. Dichiara inammissibile il secondo motivo per la preclusione derivante dalla cd. doppia conforme, non avendo il ricorrente indicato le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado. Dichiara inammissibile il terzo motivo perché la censura sulla valutazione delle prove non integra una violazione dell'art. 116 c.p.c. e mira in realtà a sollecitare un riesame del merito. Dichiara infondato il quarto motivo: il consorzio di urbanizzazione è figura atipica, disciplinata anzitutto dallo statuto; la corte d'appello ha correttamente ricavato dallo statuto che la volontà assembleare si forma con un rappresentante per ciascun condominio, individuato nell'amministratore, e il ricorrente non ha specificato se e dove abbia dedotto in merito la questione della mancanza di delega. Dichiara inammissibile anche il quinto motivo, affermando che l'accoglimento solo parziale di una domanda unica non determina reciproca soccombenza e che la regolazione delle spese resta ampiamente discrezionale, salvo il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa. Il ricorso è quindi respinto e il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente è veicolato come nullità della sentenza per violazione del paradigma costituzionale della motivazione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se la motivazione manca in modo assoluto, è apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve consentire di individuare l'iter argomentativo della decisione; il controllo di legittimità riguarda il minimo costituzionale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo nei casi consentiti; in presenza di doppia conforme opera una preclusione rafforzata.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    Nella doppia conforme il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado per superare la preclusione ex art. 360 n. 5.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di prova legale.

  • art. 2043 c.c.

    La sua evocazione, nel caso concreto, non ha scalfito la valutazione di merito sulle prove e sulla debenza degli oneri consortili.

  • art. 1387 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per contestare la necessità di delega del rappresentante assembleare; la censura è stata respinta alla luce dello statuto consortile e della mancata specificità della doglianza.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; il sindacato di legittimità non investe la discrezionalità del giudice di merito nella loro regolazione, salvo il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    L'eventuale compensazione totale o parziale delle spese è rimessa ai presupposti previsti dalla norma, ma non ricorre automaticamente per il solo accoglimento parziale di una domanda unica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione è censurabile in cassazione solo quando manchi in senso grafico o sia meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente dedurre un semplice difetto di approfondimento o una diversa lettura del merito.
  • Nel caso di cd. doppia conforme, il ricorrente che invochi l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. non coincide con la critica alla ricostruzione probatoria compiuta dal giudice di merito: è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o afferma di decidere secondo prudente apprezzamento dove la legge impone un diverso criterio.
  • I consorzi di urbanizzazione costituiscono figure atipiche: la disciplina applicabile va ricercata anzitutto nello statuto consortile e solo in via suppletiva, se lo statuto tace, nelle norme sull'associazione non riconosciuta o sulla comunione.
  • La legittimità della ripartizione degli oneri consortili può essere riconosciuta quando il consorzio continui a svolgere attività di gestione, custodia o servizi su aree non ancora formalmente trasferite all'ente locale, oppure su aree private rimaste nell'alveo dell'interesse consortile.
  • Le questioni nuove o non specificamente dedotte nel giudizio di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; il ricorrente deve indicare dove e come la questione sia stata già posta.
  • L'accoglimento solo parziale di una pretesa unica non determina automaticamente soccombenza reciproca; la regolazione delle spese resta affidata alla valutazione del giudice di merito, salvo il limite della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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