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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38769/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma in appello di condanne per associazione finalizzata al narcotraffico e vari reati fine, denunciando violazioni di legge e difetto di motivazione. Le doglianze principali riguardavano: la mancata prova della partecipazione all'associazione (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) in quanto la responsabilità sarebbe stata desunta solo da reati fine e intercettazioni; la generica o insufficiente motivazione rispetto a singoli capi (es. capi n. 17, 234, 239, 244); l'errata valutazione delle intercettazioni e la possibilità di letture alternative; vizi nella quantificazione della pena e nella non massima applicazione delle attenuanti; e la mancata valutazione concreta prima di disporre l'espulsione post pena in relazione alla pericolosità e alla situazione familiare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ragioni principali: i ricorsi miravano a una rivalutazione di fatti e dell'interpretazione delle intercettazioni, materia riservata al giudice di merito salvo manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione; la sentenza di appello si integra con quella di primo grado (cd. doppia conforme) e il complesso motivazionale, che fa riferimento a intercettazioni chiare, numerosi arresti, monitoraggi, sequestri per oltre 40 kg e alla struttura organizzativa dell'associazione, è ritenuto analitico e congruo. Quanto ai singoli ricorrenti, la Corte ha ritenuto fondate le valutazioni di merito circa ruolo e responsabilità: per Jan Sahib la disponibilità costante all'acquisto e i contatti con fornitori; per Khan Muhammad la continuità nelle cessioni e le dichiarazioni dei corrieri; per Amir Muhammad il ruolo di 'chimico', il possesso di strumenti e l'arresto con grosse quantità; per Syed Zubair l'organizzazione di importazioni, il coinvolgimento nel recupero di stupefacente e la partecipazione ai profitti. Anche l'ordine di espulsione è stato confermato dopo adeguato bilanciamento tra pericolosità e interessi familiari. Di conseguenza i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e respinti.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    richiamato in tema di concorso di persone nel reato; i ricorrenti avevano contestato applicazioni connesse alla partecipazione, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione delle interazioni fra più soggetti rientri nel giudizio di merito.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    norma relativa a specifiche fattispecie di reato in materia di stupefacenti; impugnazioni riguardanti la qualificazione di singoli reati fine sono state ritenute genericamente formulate e non idonee a superare il vaglio di legittimità.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    definisce il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha confermato che elementi come permanenza del vincolo, struttura organizzativa, modalità consolidate di occultamento e reiterazione di importazioni e cessioni possono supportare la sussistenza dell'associazione.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    norma processuale richiamata nella critica alla motivazione sulle intercettazioni; la Corte ha ribadito che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto affidata al giudice di merito.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    richiamati in relazione alla determinazione della pena e alla valutazione delle circostanze; la Corte ha ritenuto legittima la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena, salvo vizi logici o arbitrarietà.

  • art. 86 d.P.R. n. 309/1990

    prevede la misura di sicurezza dell'espulsione per gli stranieri condannati per reati in materia di stupefacenti; la Corte ha confermato che prima dell'espulsione è necessario valutare la pericolosità concreta e bilanciare con la vita familiare dell'interessato, valutazione che qui è stata ritenuta congrua.

  • art. 8 CEDU

    richiamato come parametro di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza e diritto alla vita familiare; la Corte ne richiede il rispetto nell'adozione di misure come l'espulsione.

  • art. 117 Cost.

    richiamato in connessione con la conformità alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nell'applicazione di misure restrittive come l'espulsione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    norma procedurale richiamata in relazione alla sintesi dei motivi di cassazione; la decisione ha ritenuto che i motivi non soddisfacevano i requisiti di precisione e specificità richiesti per il controllo di legittimità.

Massime di principio

  • La valutazione e l'interpretazione delle intercettazioni costituiscono una valutazione di fatto prerogativa del giudice di merito; in Cassazione si può intervenire solo se la motivazione è manifestamente illogica o irragionevole.
  • Per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) è sufficiente un quadro probatorio complessivo che dimostri permanenza/stabilità del vincolo, struttura organizzativa e modalità operative ripetute; singoli reati fine e contatti con fornitori, se ricorrenti e collegati, possono essere elementi decisivi.
  • Le impugnazioni generiche che chiedono una nuova valutazione delle prove senza individuare errori logico-giuridici puntuali sono inammissibili; il ricorrente deve indicare criticità precise e direttamente rilevabili nella motivazione.
  • La determinazione della pena e l'applicazione di attenuanti/aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e possono essere censurate in Cassazione solo se emergono vizi di illogicità o arbitrarietà nella motivazione.
  • L'ordine di espulsione richiede valutazione concreta della pericolosità sociale dell'imputato e bilanciamento con interessi familiari ai sensi dell'art. 8 CEDU; la mancanza di allegazioni specifiche sulla situazione familiare riduce le possibilità di contrastare l'espulsione.
  • La cosiddetta doppia conforme (motivazione di appello che si riallaccia e conferma quella di primo grado) rafforza la stabilità del giudicato di merito e rende più difficile il sindacato in sede di legittimità.

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