Cassazione Penale, Sentenza n. 38769/2024 del 22/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma in appello di condanne per associazione finalizzata al narcotraffico e vari reati fine, denunciando violazioni di legge e difetto di motivazione. Le doglianze principali riguardavano: la mancata prova della partecipazione all'associazione (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) in quanto la responsabilità sarebbe stata desunta solo da reati fine e intercettazioni; la generica o insufficiente motivazione rispetto a singoli capi (es. capi n. 17, 234, 239, 244); l'errata valutazione delle intercettazioni e la possibilità di letture alternative; vizi nella quantificazione della pena e nella non massima applicazione delle attenuanti; e la mancata valutazione concreta prima di disporre l'espulsione post pena in relazione alla pericolosità e alla situazione familiare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ragioni principali: i ricorsi miravano a una rivalutazione di fatti e dell'interpretazione delle intercettazioni, materia riservata al giudice di merito salvo manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione; la sentenza di appello si integra con quella di primo grado (cd. doppia conforme) e il complesso motivazionale, che fa riferimento a intercettazioni chiare, numerosi arresti, monitoraggi, sequestri per oltre 40 kg e alla struttura organizzativa dell'associazione, è ritenuto analitico e congruo. Quanto ai singoli ricorrenti, la Corte ha ritenuto fondate le valutazioni di merito circa ruolo e responsabilità: per Jan Sahib la disponibilità costante all'acquisto e i contatti con fornitori; per Khan Muhammad la continuità nelle cessioni e le dichiarazioni dei corrieri; per Amir Muhammad il ruolo di 'chimico', il possesso di strumenti e l'arresto con grosse quantità; per Syed Zubair l'organizzazione di importazioni, il coinvolgimento nel recupero di stupefacente e la partecipazione ai profitti. Anche l'ordine di espulsione è stato confermato dopo adeguato bilanciamento tra pericolosità e interessi familiari. Di conseguenza i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e respinti.
Norme richiamate
richiamato in tema di concorso di persone nel reato; i ricorrenti avevano contestato applicazioni connesse alla partecipazione, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione delle interazioni fra più soggetti rientri nel giudizio di merito.
norma relativa a specifiche fattispecie di reato in materia di stupefacenti; impugnazioni riguardanti la qualificazione di singoli reati fine sono state ritenute genericamente formulate e non idonee a superare il vaglio di legittimità.
definisce il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha confermato che elementi come permanenza del vincolo, struttura organizzativa, modalità consolidate di occultamento e reiterazione di importazioni e cessioni possono supportare la sussistenza dell'associazione.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
norma processuale richiamata nella critica alla motivazione sulle intercettazioni; la Corte ha ribadito che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto affidata al giudice di merito.
richiamati in relazione alla determinazione della pena e alla valutazione delle circostanze; la Corte ha ritenuto legittima la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena, salvo vizi logici o arbitrarietà.
prevede la misura di sicurezza dell'espulsione per gli stranieri condannati per reati in materia di stupefacenti; la Corte ha confermato che prima dell'espulsione è necessario valutare la pericolosità concreta e bilanciare con la vita familiare dell'interessato, valutazione che qui è stata ritenuta congrua.
art. 8 CEDU
richiamato come parametro di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza e diritto alla vita familiare; la Corte ne richiede il rispetto nell'adozione di misure come l'espulsione.
art. 117 Cost.
richiamato in connessione con la conformità alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nell'applicazione di misure restrittive come l'espulsione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
norma procedurale richiamata in relazione alla sintesi dei motivi di cassazione; la decisione ha ritenuto che i motivi non soddisfacevano i requisiti di precisione e specificità richiesti per il controllo di legittimità.
Massime di principio
- La valutazione e l'interpretazione delle intercettazioni costituiscono una valutazione di fatto prerogativa del giudice di merito; in Cassazione si può intervenire solo se la motivazione è manifestamente illogica o irragionevole.
- Per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) è sufficiente un quadro probatorio complessivo che dimostri permanenza/stabilità del vincolo, struttura organizzativa e modalità operative ripetute; singoli reati fine e contatti con fornitori, se ricorrenti e collegati, possono essere elementi decisivi.
- Le impugnazioni generiche che chiedono una nuova valutazione delle prove senza individuare errori logico-giuridici puntuali sono inammissibili; il ricorrente deve indicare criticità precise e direttamente rilevabili nella motivazione.
- La determinazione della pena e l'applicazione di attenuanti/aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e possono essere censurate in Cassazione solo se emergono vizi di illogicità o arbitrarietà nella motivazione.
- L'ordine di espulsione richiede valutazione concreta della pericolosità sociale dell'imputato e bilanciamento con interessi familiari ai sensi dell'art. 8 CEDU; la mancanza di allegazioni specifiche sulla situazione familiare riduce le possibilità di contrastare l'espulsione.
- La cosiddetta doppia conforme (motivazione di appello che si riallaccia e conferma quella di primo grado) rafforza la stabilità del giudicato di merito e rende più difficile il sindacato in sede di legittimità.
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