Sentenza del 23/11/2016 n. 23850 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania relativa all'iscrizione ipotecaria, sostenendo: che la contribuente non avrebbe potuto contestare le cartelle di pagamento presupposte perché già oggetto di altro giudizio; che la motivazione della CTR sulla nullità di alcune notifiche fosse generica, insufficiente o contraddittoria; e che fossero state violate le norme sulle notificazioni degli atti alle società e degli atti tributari.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso di Equitalia. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il concessionario non aveva chiarito l'esito del precedente giudizio sulle cartelle, ed è stato comunque ritenuto infondato: in base all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, l'iscrizione ipotecaria può essere impugnata anche per contestare cartelle non notificate. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché il ricorso non trascriveva le notifiche contestate e non indicava quando e dove tali documenti fossero stati prodotti nel processo. Equitalia è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 10.000 euro oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3
con l'iscrizione ipotecaria potevano essere impugnate le cartelle non notificate
L'iscrizione ipotecaria può essere impugnata anche contestando, per la prima volta, le cartelle di pagamento presupposte che non siano state regolarmente notificate.
Disciplina il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Riguarda il vizio di motivazione su un fatto decisivo della controversia, nei limiti applicabili al giudizio di cassazione.
Disciplina le modalità di notificazione degli atti alle persone giuridiche, rilevanti per verificare la validità delle notifiche delle cartelle.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e)
Prevede regole specifiche per la notificazione degli atti tributari, la cui corretta applicazione deve essere dimostrata dall'amministrazione o dal concessionario.
Massime di principio
- Quando viene impugnato un atto consequenziale, come un'iscrizione ipotecaria, il contribuente può contestare anche le cartelle presupposte se sostiene di non averle ricevute regolarmente.
- Chi eccepisce l'esistenza di un precedente giudizio sulle cartelle deve indicarne chiaramente contenuto, esito e eventuale giudicato; in mancanza, la censura può essere dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente affermare genericamente che le notifiche sono valide o che la motivazione è carente: occorre trascrivere gli atti rilevanti e indicare con precisione dove e quando siano stati prodotti nel processo.
- Il concessionario della riscossione deve fornire una prova documentale completa della regolarità delle notifiche delle cartelle che costituiscono il presupposto dell'iscrizione ipotecaria.
- La violazione degli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso può comportare l'inammissibilità dei motivi senza che la Corte esamini nel merito tutte le questioni relative alle notifiche.
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