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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10986/2025 del 26/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda un immobile rivendicato dal proprietario, mentre il convenuto sosteneva di esserne divenuto proprietario per usucapione. In primo grado il Tribunale aveva accolto la riconvenzionale di usucapione proposta dal detentore dell'immobile. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, qualificando il rapporto con il bene come mera detenzione e non possesso, sul rilievo che l'immobile era stato consegnato in forza di un contratto preliminare di vendita, in vista del rogito poi non stipulato per il recesso del curatore fallimentare del promittente alienante. Il convenuto ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) dedotta nullità/illeggibilità della sentenza d'appello per difetti materiali di impaginazione e stampa; 2) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per omessa pronuncia sulle eccezioni di inammissibilità dell'appello; 3)-5) doglianze processuali e di merito contro la ritenuta insussistenza di rinuncia al giudizio e di cessazione della materia del contendere, nonché contro la condanna al rilascio; 6) violazione dell'art. 2909 c.c. per il richiamo a precedente giudizio tra le stesse parti; 7) violazione delle norme sul possesso e sull'usucapione, sostenendo che il preliminare non prevedeva la consegna e che il termine "consegna" andasse inteso come possesso; 8) violazione dell'art. 1164 c.c., assumendo di avere agito come proprietario anche pagando le imposte dal 1981.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibili o comunque infondati i successivi, perché le censure non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, ha confermato che la disponibilità del bene derivava da un rapporto obbligatorio connesso al preliminare e non da possesso utile ad usucapire; pertanto, mancava l'interversione del possesso e le attività allegate erano compatibili con la mera detenzione. Ha inoltre ribadito che non vi era stata rinuncia al giudizio né cessazione della materia del contendere, poiché il proprietario aveva mantenuto interesse al rilascio del bene. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, co. 2, c.p.c.

    La dedotta illeggibilità materiale della sentenza non integra nullità se il testo, pur difficoltoso, resta comprensibile e idoneo al raggiungimento dello scopo.

  • art. 161, co. 2, c.p.c.

    Richiamato nel motivo, ma la Corte esclude che i difetti materiali denunciati comportino nullità della decisione.

  • art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.

    La sola difficoltà di lettura del testo della sentenza non determina invalidità in assenza di espressa comminatoria.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo in caso di totale pretermissione della decisione sul tema, non quando la domanda o eccezione sia rigettata implicitamente o per incompatibilità logica.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'inammissibilità dell'appello, ma la censura è stata ritenuta non decisiva o non autosufficiente.

  • art. 171 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente nelle censure processuali, senza che la Corte vi ravvisi un errore idoneo a incidere sulla decisione.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nei motivi processuali relativi alla novità delle domande e alle eccezioni difensive.

  • art. 183, co. 5, c.p.c.

    Richiamato nella contestazione sulla pretesa novità della domanda e sulle preclusioni processuali.

  • art. 2932 c.c.

    Menziionato come riferimento all'azione di esecuzione in forma specifica del preliminare, ma la Corte valorizza solo il fatto che la disponibilità del bene derivava dal rapporto obbligatorio tra le parti.

  • art. 2909 c.c.

    Il richiamo a un precedente giudicato non scalfisce la ratio della sentenza d'appello, fondata sulla qualificazione del rapporto con il bene come mera detenzione.

  • art. 1158 c.c.

    La Corte esclude l'usucapione perché il rapporto con il bene è stato qualificato come detenzione e non possesso.

  • art. 1163 c.c.

    Richiamato tra le norme sull'usucapione, ma non idoneo a superare la qualificazione detentiva del rapporto di fatto con la cosa.

  • art. 1141 c.c.

    Il possesso non nasce per accordo delle parti; se il soggetto ha iniziato con una detenzione derivante da un rapporto obbligatorio, la prova dell'interversione incombe a chi la invoca.

  • art. 2697 c.c.

    È onere della parte che pretende l'interversione del possesso o l'usucapione fornire la prova dei fatti costitutivi allegati.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nei motivi, ma non decisivo rispetto all'accertamento di merito sulla natura detentiva della relazione con il bene.

  • art. 1164 c.c.

    Il mero comportamento da proprietario o il pagamento di imposte non bastano, da soli, a fondare l'acquisto per usucapione se la relazione iniziale resta detentiva.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Dà titolo al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La mera difficoltà di lettura o un difetto materiale di impaginazione della sentenza non ne determina la nullità quando il contenuto decisorio resti complessivamente intelligibile e la decisione raggiunga il suo scopo.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice omette del tutto di decidere su una domanda, eccezione o istanza; non sussiste se la questione è stata rigettata espressamente o implicitamente per incompatibilità logica con la statuizione adottata.
  • Quando la disponibilità del bene deriva da un rapporto obbligatorio collegato a un preliminare di vendita o ad altro titolo negoziale, la relazione con la cosa è normalmente detenzione e non possesso utile ad usucapire.
  • Il possesso non può sorgere per effetto del solo accordo tra le parti; chi allega l'interversione della detenzione in possesso deve provarne i fatti costitutivi, e le attività compatibili con la detenzione non bastano.
  • Il pagamento di tributi o il comportamento esteriormente conforme a quello del proprietario non è sufficiente, da solo, a integrare il possesso utile all'usucapione se manca la prova di un'interversione del titolo di godimento.
  • La cessazione della materia del contendere richiede una formale e concorde manifestazione delle parti o un fatto sopravvenuto che elimini effettivamente il contrasto; in mancanza, la parte che mantiene interesse alla decisione può insistere nella domanda.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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