Cassazione Penale, Ordinanza n. 07140/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo infondate le doglianze sul diniego della particolare tenuità del fatto perché dirette al merito e comunque superate da una motivazione adeguata della Corte territoriale. Ha conseguentemente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti sono stati giudicati responsabili in appello per il reato di incendio di rifiuti e hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina. Con un unico motivo comune hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta avrebbe meritato tale esito. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure, così formulate, tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito e non denunciavano un vero vizio di legittimità. Ha quindi ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso l'applicazione dell'art. 131-bis valorizzando la pericolosità della condotta, l'incendio di materiale non vegetale avente natura di rifiuto, le minacce rivolte al vicino che aveva segnalato la precedente analoga condotta, la reiterazione del fatto a breve distanza di tempo e, per una dei ricorrenti, i precedenti specifici.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della condanna per l'incendio di materiale qualificato come rifiuto
la sua applicazione è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per motivazione mancante o manifestamente illogica; nel caso concreto è stata esclusa per la pericolosità della condotta e per la reiterazione del fatto
è la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è espressione di un giudizio di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
- È legittimo escludere la particolare tenuità del fatto quando la condotta presenti profili di concreta pericolosità, sia connotata da reiterazione in tempi ravvicinati, sia accompagnata da minacce o da ulteriori elementi sintomatici di maggiore allarme sociale.
- Le censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirano in realtà a una nuova valutazione del fatto sono inammissibili in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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