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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10359/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione per inosservanza delle norme processuali e per mancata declaratoria di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., con la censura principale che il reato risulterebbe prescritto (reato commesso in epoca anteriore e prossima al 08/10/2009). Il ricorrente lamentava che la prescrizione non sarebbe stata rilevata e dichiarata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rigettato la richiesta di differimento dell'udienza per assenza del difensore per mancata tempestiva e documentata certificazione medica. Ha ritenuto che la prescrizione del reato si sia effettivamente perfezionata solo dopo la pronuncia della sentenza di appello (termine prescrizionale ordinario 10 anni, con aggiunte e sospensioni per specifici differimenti d'udienza e per la sospensione dei termini ex art. 83 d.l. 18/2020 conv. I. 27/2020, fissando la prescrizione al 03/08/2020). La Corte ha inoltre richiamato il principio consolidato che l'inammissibilità del ricorso non consente la formazione di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, esclude la possibilità di far valere e dichiarare le cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente, ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata pronunciata il 03/02/2022.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p. (comma contestato)

    Norma sostanziale relativa al reato per cui il ricorrente era stato condannato in primo grado; citata come illecito oggetto del processo.

  • art. 129 c.p.p.

    Prevede la declaratoria di cause di non punibilità (es. prescrizione). La Corte ha interpretato che, se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, non si forma un valido rapporto di impugnazione e non è possibile far valere e dichiarare le cause di non punibilità ai sensi di tale articolo nel procedimento di cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina l'effetto della decisione in termini di condanna alle spese processuali; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi di questo articolo.

  • art. 83 d.l. 18/2020 conv. nella L. 27/2020

    Norma che ha sospeso i termini processuali nel periodo emergenziale COVID-19; la Corte ha computato tale sospensione quale causa che ha inciso sul calcolo del termine prescrizionale.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U. n. 12602/2015, Sez. U. n. 5292/2020, Sez. U. n. 32/2000, ecc.)

    La Corte ha richiamato precedenti della Cassazione che chiariscono: (i) i limiti temporali delle sospensioni per impedimenti del difensore o per astensione sindacale; (ii) la regola per cui l'inammissibilità del ricorso impedisce la declaratoria di cause di non punibilità in cassazione; e (iii) la corretta valutazione delle sospensioni ai fini del computo della prescrizione.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato si è perfezionata dopo la pronuncia della sentenza impugnata, la Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile e, quando il ricorso è inammissibile, non è possibile ottenere in cassazione la declaratoria di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; la questione della prescrizione deve essere tempestivamente ed efficacemente rilevata nell'ambito di un'impugnazione valida.
  • Nel chiedere il differimento dell'udienza per impedimento del difensore è necessario produrre documentazione probatoria tempestiva (es. certificazione medica) nei termini richiesti; l'assenza di tale documentazione può determinare il rigetto dell'istanza.
  • Il calcolo della prescrizione deve tenere conto di tutte le sospensioni e interruzioni legalmente rilevanti (impedimenti legittimi del difensore entro i limiti previsti dalla giurisprudenza, astensioni sindacali, sospensioni per emergenze legislative come il COVID-19), pertanto è essenziale una ricostruzione cronologica accurata quando si contesta la prescrizione.
  • La strategia difensiva in cassazione dovrebbe valutare sia la fondatezza dei motivi di impugnazione sia la conformità formale del ricorso: motivi manifestamente infondati o vizi formali possono comportare inammissibilità e precludere rimedi sostanziali come la declaratoria di non punibilità.
  • Se la prescrizione è già maturata alla data della sentenza impugnata, la questione può e deve essere efficacemente dedotta nelle fasi procedurali idonee (ove possibile anche già nel giudizio di merito o di appello) per ottenere la declaratoria di non punibilità.

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