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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20078/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione dell'indennità di espropriazione relativa a parte di un'area sita nel Comune di Uta, acquisita per la realizzazione di un nuovo istituto penitenziario. La società proprietaria aveva contestato l'indennità determinata in sede di opposizione alla stima e la Corte d'appello aveva riconosciuto un importo inferiore rispetto a quello inizialmente domandato, qualificando il suolo come non edificatorio e applicando il valore di mercato in ragione del vincolo conformativo imposto dalla variante urbanistica. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) la tardività dell'opposizione delle amministrazioni alla stima peritale, ai sensi degli artt. 21 e 54 d.P.R. 327/2001 e art. 29 d.lgs. 150/2011; 2) la violazione dell'art. 37 T.U. espropriazioni per non avere riconosciuto la vocazione edificatoria del fondo, sostenendo l'assenza di un vincolo assoluto di inedificabilità; 3) la mancata applicazione della maggiorazione del 10% prevista per aree edificabili; 4) la violazione dell'art. 33 T.U. espropriazioni sulla stima dell'area; 5) l'erroneità della liquidazione dell'indennità di occupazione temporanea, dipendente dall'erronea qualificazione del suolo e dal quantum dell'indennità di esproprio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'opposizione alla stima non era tardiva: il termine decadenziale decorre dalla notifica del decreto di esproprio o della stima, se successiva, e nel caso concreto il decreto di esproprio era sopravvenuto rispetto alla stima, sicché l'opposizione proposta prima del decreto era ammissibile e procedibile. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché sulla natura non edificatoria del terreno si era già formato giudicato interno con la sentenza non definitiva non impugnata. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti, poiché tutti presupponevano la diversa qualificazione edificatoria del suolo. Conseguentemente, la società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21 d.P.R. 327/2001

    richiamato come disciplina della stima dell'indennità di espropriazione e del procedimento peritale

  • art. 54 d.P.R. 327/2001

    il termine decadenziale per proporre opposizione alla stima decorre dalla notifica del decreto di esproprio o della stima, se successiva

  • art. 29 d.lgs. 150/2011

    richiamato come disciplina applicabile ratione temporis all'opposizione alla stima

  • art. 2969 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta decadenza

  • art. 37 T.U. espropriazioni

    richiamato in tema di determinazione dell'indennità di esproprio e di maggiorazione per aree edificabili

  • art. 33 T.U. espropriazioni

    richiamato in tema di criteri di stima dell'area espropriata

  • art. 50 T.U. espropriazioni

    richiamato in tema di indennità di occupazione temporanea

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In materia di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, la decadenza per proporre l'opposizione decorre dalla notifica del decreto di esproprio o della stima, se successiva; la sola predisposizione o notifica della stima, senza decreto, non basta a far decorrere il termine perentorio.
  • L'emissione del decreto di esproprio costituisce condizione dell'azione di determinazione dell'indennità: in difetto del decreto la domanda è improcedibile, perché solo il decreto trasforma il diritto di proprietà in diritto all'indennizzo.
  • Se una sentenza non definitiva accerta con efficacia di giudicato interno la natura del bene espropriato, tale qualificazione non può essere rimessa in discussione nei successivi gradi o con il ricorso per cassazione.
  • Quando il capo impugnato presuppone una qualificazione del bene già coperta da giudicato interno, i motivi che ne contestano gli effetti economici sono assorbiti o comunque non esaminabili nel merito.
  • L'indennità di occupazione temporanea e gli eventuali aumenti legati alla edificabilità del suolo dipendono dalla qualificazione giuridica del bene: se il suolo è definitivamente accertato come non edificatorio, vengono meno le contestazioni fondate sulla diversa natura edificabile.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataProveImpugnazioni
RamiEsecuzioniImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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