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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27852/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitrice)

La controversia

La controversia nasce dall’ammissione allo stato passivo, in via chirografaria, di un credito per servizi di autotrasporto svolti negli anni 2014 e 2015 a favore di più stabilimenti della debitrice. La creditrice domandava anche la collocazione in prededuzione del credito, invocando la disciplina speciale prevista per determinati crediti di imprese di autotrasporto nei confronti della procedura di amministrazione straordinaria. Il giudice delegato aveva negato la prededuzione; il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato il rigetto ritenendo non dimostrati né il requisito soggettivo della qualifica di PMI, né il requisito oggettivo della necessità delle prestazioni per la continuità degli impianti produttivi essenziali. Con il ricorso per cassazione la creditrice deduceva quattro censure: 1) violazione del rito dell’opposizione allo stato passivo perché non le sarebbe stata consentita la discussione davanti al collegio; 2) violazione dell’art. 111-bis l. fall. perché la procedura non aveva contestato la prededucibilità e il tribunale avrebbe dovuto ammettere il credito; 3) falsa applicazione della disciplina speciale sulla prededuzione, sostenendo che per le imprese di autotrasporto fosse sufficiente il nesso con l’attività produttiva dell’impresa in amministrazione straordinaria e che il giudice avesse erroneamente ristretto i requisiti; 4) violazione delle norme processuali per mancata acquisizione del fascicolo di parte e della documentazione prodotta nella fase di verifica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo motivo, chiarendo che nell’opposizione allo stato passivo la trattazione può avvenire davanti a un componente delegato e la decisione collegiale può intervenire anche in via breve, senza applicazione delle regole del rito ordinario; infondato il secondo, perché l’art. 111-bis l. fall. opera solo quando, prima del giudizio di verifica, non vi sia contestazione sul credito, mentre nel giudizio di opposizione la contumacia della procedura non elimina l’onere probatorio della creditrice né vale come ammissione; infondato il terzo, perché la norma speciale va interpretata nel senso che, per i crediti delle imprese di autotrasporto, rileva il nesso tra prestazione e situazione produttiva dell’impresa strategica, ma resta fermo il requisito soggettivo della qualità di PMI, non provato nel caso concreto; inammissibile il quarto per difetto di decisività, poiché la documentazione richiesta non avrebbe comunque sanato la mancanza di prova del requisito soggettivo. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimata.

Norme richiamate

  • art. 99 l. fall.

    Nel rito dell’opposizione allo stato passivo la trattazione può avvenire davanti al collegio o a un suo componente delegato; la decisione collegiale può essere assunta anche in via breve e senza i termini del comma 11, che sono eventuali e facoltativi.

  • art. 111-bis l. fall.

    L’esclusione dei crediti non contestati dal procedimento di accertamento del passivo opera solo quando vi sia già, prima della verifica, concordanza tra organi della procedura e creditore su collocazione e ammontare; non si applica automaticamente nel giudizio di opposizione, specie se la procedura è rimasta contumace.

  • art. 116, comma 1, c.p.c.

    La contumacia della parte non costituisce, di per sé, elemento probatorio valutabile in danno del contumace, salvo espressa previsione normativa.

  • art. 23 l. fall.

    Richiamato come norma processuale in relazione alla richiesta di acquisizione del fascicolo di parte nella fase di verifica del passivo.

  • art. 99, comma 2, n. 4, l. fall.

    Richiamato in relazione al contenuto del ricorso/opposizione e alla doglianza sulla mancata acquisizione documentale.

  • art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003

    Prevede una ipotesi eccezionale di prededuzione per specifici crediti di PMI relativi a prestazioni collegate al contesto produttivo dell’impresa strategica in amministrazione straordinaria; va interpretato restrittivamente, ma nel caso delle imprese di autotrasporto la lettura sistematica, alla luce della norma interpretativa successiva, amplia il nesso oggettivo rilevante alla situazione produttiva dell’impresa in quanto tale.

  • art. 8, comma 1-bis, d.l. 91/2017

    Norma interpretativa che aggiunge, sul piano oggettivo, la rilevanza del nesso tra prestazioni di autotrasporto e funzionalità/situazione produttiva dell’impresa strategica; non elimina però il requisito soggettivo della qualità di PMI previsto dalla norma originaria.

  • art. 2740 c.c.

    Richiamato come principio generale alla cui deroga, in tema di prededuzione, la disposizione speciale si pone in modo eccezionale.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione di merito sul requisito oggettivo, pur confermando il rigetto per altra ragione (mancata prova del requisito soggettivo).

  • art. 111 d.r. 267/1942

    Richiamato quale base generale della prededuzione, cui la disciplina speciale deroga in presenza dei requisiti previsti.

  • d.P.C.M. 14 marzo 2014

    Richiamato come atto che individua il piano degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute nel contesto della disciplina speciale.

  • L. 39/2004

    Legge di conversione del d.l. 347/2003, richiamata quale fonte della disciplina speciale.

  • L. 123/2017

    Legge di conversione del d.l. 91/2017, richiamata per la norma interpretativa.

  • L. 228/2012

    Richiamata per il meccanismo sanzionatorio sulle spese/contributo unificato nel dispositivo finale.

  • d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare o concorsuale, la trattazione e la decisione seguono le regole speciali del rito, che consentono la delega a un componente del collegio e non richiedono necessariamente l’applicazione delle scansioni del rito ordinario civile.
  • La contumacia della procedura non vale come riconoscimento del credito né esonera il creditore dall’onere di provare tutti i presupposti della pretesa, inclusi quelli relativi alla collocazione in prededuzione.
  • Le norme che attribuiscono la prededuzione a crediti speciali devono essere interpretate restrittivamente perché derogano al principio della responsabilità patrimoniale generale; tuttavia, la norma interpretativa successiva può ampliare il solo requisito oggettivo senza incidere sui requisiti soggettivi espressamente richiesti dalla disposizione originaria.
  • Quando la Corte ritenga errata la motivazione del giudice di merito su un profilo ma emerga un autonomo e decisivo difetto di prova su altro requisito, il ricorso resta infondato e il rigetto può essere confermato per la mancata dimostrazione del presupposto dirimente.
  • La richiesta di acquisizione di documenti è irrilevante se, anche ove accolta, non sarebbe idonea a colmare la lacuna probatoria concernente un requisito autonomo e decisivo della domanda.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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