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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23593/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti della contribuente un avviso di accertamento sintetico del reddito Irpef per l'anno 2008, fondato sul c.d. vecchio redditometro e sulla ricostruzione del maggior reddito in base ai costi sostenuti per il possesso e mantenimento di determinati beni. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo vizi procedimentali e di merito; i giudici di merito avevano annullato l'accertamento ritenendo necessaria, a pena di nullità, la preventiva instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che, per le annualità anteriori al 2009, la normativa allora vigente non imponeva il contraddittorio preventivo nell'accertamento sintetico. La contribuente ha resistito eccependo inammissibilità del ricorso per pretesa conformità delle decisioni di merito e per asserito difetto di autosufficienza.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso dell'Agenzia: ha escluso che la doppia conforme determinasse inammissibilità, perché il motivo investiva una questione di puro diritto, e ha escluso anche il difetto di autosufficienza. Nel merito ha accolto il ricorso, affermando che, per l'anno d'imposta 2008, l'accertamento sintetico ex art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 non richiedeva la previa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale a pena di nullità. Di conseguenza ha cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia, anche sul merito dell'accertamento.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene invocato come vizio di violazione o falsa applicazione di legge per censurare la decisione di merito

  • art. 38 D.P.R. n. 600/1973

    nella versione applicabile all'anno d'imposta 2008 non prevedeva, per l'accertamento sintetico, un obbligo generale di contraddittorio preventivo a pena di nullità

  • art. 38, quarto comma, D.P.R. n. 600/1973

    l'accertamento sintetico non postulava, in difetto di espressa previsione normativa, la previa contestazione degli elementi posti a base della determinazione del reddito

  • art. 38, comma 7, D.P.R. n. 600/1973

    l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per l'accertamento sintetico è stato introdotto solo con la formulazione vigente dal periodo d'imposta 2009

  • art. 22, comma 1, d.l. n. 78/2010

    ha introdotto la disciplina del contraddittorio endoprocedimentale nell'accertamento sintetico, applicabile solo dal periodo d'imposta 2009

  • l. n. 122/2010

    norma di conversione del d.l. n. 78/2010, richiamata come fonte della disciplina sopravvenuta

  • Cass. sez. V, 18.12.2006, n. 27079

    richiamata come precedente conforme: l'accertamento sintetico non richiede, in mancanza di previsione normativa, una contestazione preventiva degli elementi fattuali al contribuente

  • Cass. sez. VI-V, 31.5.2016, n. 11283

    richiamata per affermare che l'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale riguarda i soli tributi armonizzati; per i tributi non armonizzati opera solo se espressamente previsto dalla legge, come per il redditometro dal 2009 in poi

Massime di principio

  • Per gli accertamenti sintetici relativi ad annualità anteriori alla disciplina introdotta dal d.l. n. 78/2010, la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale non determina di per sé la nullità dell'atto, se la legge vigente non lo prevede espressamente.
  • In presenza di una questione di puro diritto, l'esistenza di una doppia conforme tra primo e secondo grado non rende automaticamente inammissibile il ricorso per cassazione.
  • Il ricorso per cassazione non è carente di autosufficienza quando espone chiaramente la questione giuridica dedotta, ricostruisce l'iter processuale e consente di comprendere le censure rivolte alla sentenza impugnata.
  • L'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale è predicabile, in linea di principio, solo per i tributi armonizzati o quando una specifica norma interna lo imponga espressamente per il procedimento accertativo considerato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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