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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20134/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore pubblico)

La controversia

Un dipendente della Regione Campania si era dimesso nel 1980 per rimuovere una causa di ineleggibilità a consigliere regionale. Dopo gli interventi normativi che consentivano la riammissione in servizio dei dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche elettive, egli otteneva la riammissione e chiedeva la ricostruzione della carriera, con copertura giuridica, economica e previdenziale dei periodi intercorrenti tra le dimissioni e la riammissione. La Regione accoglieva solo parzialmente l'istanza, escludendo la contribuzione per i periodi già coperti da altre forme assicurative, anche con riferimento a rapporti di lavoro privato e di collaborazione coordinata e continuativa. Il lavoratore agiva allora contro Regione, INPS e INPDAP chiedendo la regolarizzazione della posizione contributiva per tutti i periodi non coperti da altre assicurazioni e la conseguente ricongiunzione dei periodi non coperti, incluso un periodo di co.co.co. La Corte d'appello aveva confermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione della Corte dei conti perché funzionale alla pensione e alla ricongiunzione di periodi assicurativi. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione degli artt. 409 n. 5 e 442 c.p.c., dell'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 69 del d.lgs. n. 80/1998, sostenendo che la domanda aveva ad oggetto immediato l'omesso versamento contributivo gravante sulla Regione, e solo riflessamente incideva sulla ricongiunzione previdenziale; aggiungeva che l'obbligo era sorto solo dopo la riammissione in servizio e la successiva disciplina del 1998, quindi nel periodo in cui la giurisdizione spettava al giudice ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che il petitum sostanziale fosse l'accertamento dell'obbligo contributivo gravante sulla Regione in quanto datore di lavoro pubblico, obbligo sorto solo a seguito della riammissione in servizio e della normativa del 1998 che ha equiparato il periodo tra dimissioni e riammissione all'aspettativa senza assegni. Poiché la domanda principale riguardava un diritto connesso al rapporto di impiego e solo mediamente incideva sul trattamento pensionistico e sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi, la controversia non rientrava nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. Le parti sono state rimesse davanti al Tribunale di Avellino, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è la norma processuale invocata per censurare la violazione di legge nella decisione sulla giurisdizione

  • artt. 409 n. 5 e 442 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente per sostenere la natura lavoristica della controversia e la giurisdizione del giudice ordinario

  • d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 45, comma 17

    richiamato dal ricorrente a sostegno del riparto di giurisdizione nelle controversie di lavoro pubblico

  • d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 69

    richiamato quale criterio di riparto della giurisdizione per le controversie relative al rapporto di lavoro pubblico

  • r.d. n. 1214/1934, art. 13

    «giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge»

    delimita la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti alle controversie in materia pensionistica

  • legge n. 154/1981, artt. 2 e 3

    indicate come disciplina originaria della causa di ineleggibilità che aveva indotto le dimissioni del dipendente

  • legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 6

    ha consentito la riammissione in servizio dei dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche elettive, previa domanda entro sei mesi

  • legge 16 giugno 1998, n. 191, art. 2, comma 14

    «Nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni»

    ha precisato che il periodo tra dimissioni e riammissione va considerato, a tutti gli effetti di legge, come aspettativa senza assegni

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    escluso il raddoppio del contributo unificato per mancanza dei presupposti processuali

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 26, lett. m)

    abroga l'art. 353 c.p.c., ma la nuova disciplina opera solo per le impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 35, comma 4

    regola l'applicazione temporale della nuova disciplina processuale

  • artt. 382 e 353 c.p.c.

    utilizzati per disporre la cassazione e la rimessione delle parti al primo giudice

  • art. 69 d.lgs. n. 165/2001

    interpretato nel senso che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando la controversia riguarda direttamente obblighi del datore di lavoro pubblico sorti nel rapporto di impiego

  • art. 6 della legge n. 127/1997 come modificato dalla legge n. 191/1998

    ha posto a carico del datore di lavoro pubblico gli obblighi conseguenti alla copertura del periodo tra dimissioni e riammissione in servizio

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie di pubblico impiego, occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, desumendoli dai fatti allegati e dal rapporto giuridico dedotto, indipendentemente dalla fondatezza nel merito delle allegazioni.
  • La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica comprende le controversie in cui il rapporto pensionistico sia elemento identificativo del petitum sostanziale, incluse quelle sui problemi connessi alla pensione come il riscatto o la ricongiunzione di periodi assicurativi.
  • Quando però la domanda investe immediatamente un obbligo del datore di lavoro pubblico, anche se con effetti solo riflessi sulla futura pensione, la controversia appartiene al giudice del rapporto e quindi al giudice ordinario, secondo i criteri di riparto del pubblico impiego privatizzato.
  • La circostanza che l'obbligo contributivo riguardi periodi anteriori al 30 giugno 1998 non è decisiva se il diritto azionato è sorto solo successivamente, per effetto di una disciplina sopravvenuta che ha imposto la copertura del periodo di assenza dal servizio.
  • In presenza di declaratoria erronea di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la Cassazione cassa la sentenza e rimette le parti al primo giudice competente, con regolazione delle spese rimessa al giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpiego pubblicoContributi previdenzialiGiurisdizione
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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