Cassazione Penale, Sentenza n. 36920/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP nei confronti di Luigi Sacchetta per i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p., con aggravante ex art. 416-bis.1 c.p.) e per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.). Il ricorrente denunciava carenza e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria relativamente alla sua appartenenza al sodalizio e alla sua partecipazione concreta ai conferimenti illeciti; contestava l'uso degli stessi elementi probatori per due fattispecie non in rapporto di specialità; riteneva infondata l'aggravante "416-bis.1" basata su mera conoscenza commerciale; e censurava la motivazione sulle esigenze cautelari, definita generica e non individualizzata, nonché la mancata considerazione del sequestro delle quote sociali della Euromeridiana come novità rilevante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che il Tribunale del riesame ha dato risposta generica e non specifica alle deduzioni difensive e alla documentazione prodotta dal ricorrente, omettendo di valutare questioni decisive (tra cui la liceità dei conferimenti, la qualificazione tecnica del materiale come rifiuto o meno, e l'effetto delle denunce/contrasti formali tra soggetti coinvolti). La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio, sul presupposto che il riesame debba motivare specificamente il rigetto delle censure e valutare con adeguato confronto argomentativo gli elementi prodotti dalla difesa. Il rigetto delle esigenze cautelari dedotto è stato assorbito nell'annullamento e rinvio.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
La Corte richiama l'esigenza che la gravità indiziaria relativa all'appartenenza a un'associazione sia adeguatamente motivata e che il giudice valutI specificamente le circostanze, anche in presenza di conflitti o denunce tra i presunti associati; l'appartenenza non è esclusa dai contrasti, ma il giudice deve fornire ragioni puntuali sul punto
La Corte rileva che la qualificazione del materiale come "rifiuto" richiede adeguata valutazione tecnica; il Tribunale doveva confrontare e motivare le contestazioni difensive che mettevano in dubbio la natura del materiale e la regolarità dei conferimenti
art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante mafiosa)
La Corte segnala che l'applicabilità dell'aggravante richiede elementi che colleghino le attività al fine di agevolare la criminalità organizzata; non è sufficiente la mera conoscenza o rapporti commerciali non approfonditi senza adeguata motivazione
art. 183, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (definizione normativa di rifiuto)
La Corte indica che la qualificazione del materiale come rifiuto deve essere fondata su accertamenti tecnici e relazioni che il giudice deve esaminare e confrontare con le deduzioni difensive
art. 273 cod. proc. pen. (motivazione delle misure cautelari)
Il vizio dedotto riguarda la violazione del principio di motivazione richiesto per l'applicazione di misure personali: il giudice del riesame non può limitarsi a richiamare le argomentazioni del provvedimento originario senza rispondere espressamente alle censure specifiche e documentate della difesa
art. 275, comma 3 cod. proc. pen. (presunzione relativa in tema di esigenze cautelari)
Il Tribunale aveva invocato la presunzione relativa in presenza di reato grave e aggravante; la Cassazione però richiama che l'applicazione delle esigenze cautelari richiede motivazione individualizzata e considerazione delle novità probatorie (es. sequestro delle quote), valutazione che non può essere solo formale
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali il giudice deve motivare in modo specifico e puntuale le ragioni che lo inducono a ritenere sussistenti i gravi indizi; non è sufficiente una generica riproposizione delle argomentazioni del provvedimento originario quando la difesa abbia formulato censure specifiche e documentate
- Quando è in discussione la natura tecnica di materiale (es. se si tratti di "rifiuto" o di materiale conforme), il giudice deve esaminare e confrontare le relazioni tecniche e la documentazione prodotta dalla difesa: le valutazioni tecnico-scientifiche sono rilevanti per la qualificazione del fatto e per la gravità indiziaria
- Non è permesso usare meccanicamente gli stessi elementi probatori per sostenere due fattispecie distinte senza spiegare la loro diversa incidenza su ciascuna (associazione vs reato ambientale); il giudice deve chiarire il nesso tra prove e ogni specifica fattispecie
- L'aggravante mafiosa richiede elementi concreti che colleghino l'attività dell'indagato all'agevolazione della criminalità organizzata; semplici rapporti commerciali o conoscenze non dimostrano automaticamente tale finalità
- Le esigenze cautelari devono essere argomentate in modo individualizzato: formule di stile sulla "pervicacia" o sul "rischio di reiterazione" non suppliscono a una motivazione che illustri fatti, modalità e pericoli concreti riferibili al singolo indagato
- La sopravvenienza di misure a carico della società (es. sequestro preventivo) può essere rilevante ma non elimina automaticamente la necessità di una motivazione sulle esigenze personali di cautela; il giudice deve valutare l'effettiva incidenza di tali provvedimenti sulla possibilità di reiterazione
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