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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31562/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società ha chiesto il rimborso dell'IRAP versata per l'anno d'imposta 2010, sostenendo di aver diritto alle deduzioni previste per il cd. cuneo fiscale. L'Agenzia delle entrate ha opposto silenzio-rifiuto e la Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la contribuente operasse in regime di concessione traslativa e a tariffa e che, quindi, fossero escluse le deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446/1997. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione ex artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 446/1997 e delle norme del codice dei contratti pubblici richiamate, per avere la CTR escluso le agevolazioni in assenza del requisito della concessione traslativa; 3) violazione del medesimo art. 11 per avere ritenuto sussistente una tariffa idonea a escludere il beneficio, nonostante l'insussistenza di una tariffa remunerativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della sentenza regionale, pur sintetica, non era mancante in senso giuridicamente rilevante. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: la CTR non aveva svolto un accertamento adeguato sulla ricorrenza congiunta dei presupposti richiesti dalla norma per escludere il cuneo fiscale, cioè concessione traslativa e tariffa remunerativa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente, non per il solo difetto di ampiezza o sintesi

  • art. 132 c.p.c.

    la nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo nelle ipotesi estreme di assenza grafica, motivazione apparente o incomprensibile

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente la censura per nullità della sentenza in caso di motivazione mancante o apparente

  • art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    le deduzioni IRAP sul costo del lavoro non spettano alle imprese che operano in determinati settori solo quando ricorrono insieme concessione traslativa e tariffa remunerativa che tenga conto del costo fiscale dell'IRAP

  • art. 3, comma 1, lett. uu), vv), zz), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    richiamato ai fini della distinzione tra concessione e appalto e della nozione di concessione di servizi

  • art. 165, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    richiamato in relazione alla disciplina delle concessioni e al rischio operativo in capo al concessionario

  • art. 107 TFUE

    le misure fiscali devono essere valutate quanto alla loro idoneità ad attribuire un vantaggio economico selettivo

  • art. 108 TFUE

    la compatibilità della misura è stata esaminata dalla Commissione UE nel contraddittorio con lo Stato interessato

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione si configura solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente o presenti un contrasto irriducibile o una incomprensibilità oggettiva; non basta una motivazione sintetica.
  • Ai fini dell'esclusione del beneficio IRAP per le imprese operanti nei settori indicati dall'art. 11 d.lgs. n. 446/1997, devono concorrere entrambi i presupposti della concessione e della tariffa; l'assenza di uno solo dei due impedisce l'applicazione dell'esclusione.
  • La nozione rilevante di concessione di servizi implica il trasferimento al concessionario del rischio operativo e del diritto di sfruttare economicamente il servizio; se l'amministrazione remunera il gestore senza trasferimento del rischio, il rapporto è più correttamente qualificabile come appalto di servizi.
  • La tariffa idonea a escludere il beneficio fiscale deve essere una tariffa remunerativa, ossia tale da incorporare e compensare anche il costo fiscale dell'IRAP; una mera tariffa finalizzata all'equilibrio economico-finanziario non è sufficiente.
  • L'interpretazione della disciplina interna sulle deduzioni IRAP deve essere conforme alla valutazione espressa dalla Commissione europea, che è richiamata come chiave di lettura per verificare se la misura produca un vantaggio economico selettivo o una sovracompensazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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