Cassazione Civile, Ordinanza n. 13211/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla partecipazione di una dipendente ministeriale, già assunta a tempo indeterminato come assistente amministrativa, a una procedura selettiva per mobilità professionale prevista dal CCNL 2009 e indetta per la copertura di quattro posti di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) nell'ambito della Provincia di Teramo. La lavoratrice era risultata idonea non vincitrice, collocandosi all'8° posto della graduatoria. La Corte d'appello aveva ritenuto che, per effetto dello scorrimento e della successiva vacanza di posti fino a sette posizioni, sussistesse il diritto all'assunzione a tempo indeterminato nel profilo DSGA e aveva condannato l'amministrazione anche al risarcimento del danno patrimoniale da ritardo nell'immissione in ruolo. Il Ministero ricorre per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme sulla procedura di reclutamento e dei principi in tema di formazione del diritto all'assunzione, sostenendo che la controparte non era vincitrice ma solo idonea non vincitrice e che, essendo collocata all'8° posto, non poteva essere raggiunta dallo scorrimento, limitatosi a sette posti; (2) violazione delle norme sull'inesigibilità dell'obbligo e sulla ripartizione dell'onere della prova, deducendo che, anche a voler riconoscere un diritto all'assunzione, esso non sarebbe stato pieno e incondizionato, poiché l'amministrazione avrebbe potuto differire o non completare il piano assunzionale per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, ritenendo decisiva la qualità di idonea non vincitrice della lavoratrice e il fatto che le vacanze di posti si siano fermate a sette, mentre la graduatoria collocava la ricorrente all'8° posto. In tale situazione, secondo la Corte, non si configura un diritto soggettivo pieno all'immissione in ruolo ma una mera aspettativa, subordinata al verificarsi di ulteriori posti utilmente scorribili, che nel caso concreto non si sono realizzati. Il secondo motivo resta assorbito. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. n. 297/1994, artt. 550 e ss.
sono richiamate come disciplina della procedura di reclutamento, ma non nel senso di fondare un diritto all'assunzione per l'idoneo non vincitore oltre i posti effettivamente resisi disponibili
d.P.R. n. 487/1994, art. 15, comma 7
richiamato dal Ministero per contestare l'estensione del diritto all'assunzione oltre la posizione utile in graduatoria
richiamato in relazione alla procedura selettiva per il profilo DSGA
evocato a sostegno della tesi del ricorrente sulla formazione del diritto alla stipula del contratto solo nei limiti dell'offerta e dell'accettazione utilmente perfezionate
richiamato per contestare la sussistenza di un inadempimento imputabile all'amministrazione
art. 4, commi 69 e 70, l. n. 183/2011
richiamato nel secondo motivo per sostenere che l'assetto dell'obbligo assunzionale non fosse assoluto e potesse essere inciso da sopravvenienze
evocato per sostenere l'inesigibilità o la temporanea impossibilità della prestazione assunzionale in presenza di sopravvenute esigenze organizzative
richiamato in combinazione con l'art. 1256 c.c. per censurare la ripartizione dell'onere della prova sull'imputabilità dell'inadempimento
Cass., S.U., n. 19595/2012
richiamata quale precedente secondo cui l'idoneo non vincitore ha una mera aspettativa all'assunzione, subordinata alla disponibilità di ulteriori posti
Massime di principio
- Chi partecipa a una procedura selettiva e risulta idoneo non vincitore non acquisisce, di regola, un diritto soggettivo pieno e immediato all'assunzione, ma soltanto una posizione di aspettativa all'immissione in ruolo subordinata al verificarsi di ulteriori vacanze utilmente copribili mediante scorrimento della graduatoria.
- Lo scorrimento della graduatoria può fondare l'immissione in ruolo solo entro il limite dei posti effettivamente resisi disponibili; se le sopravvenute vacanze non raggiungono la posizione dell'interessato, non sorge un diritto all'assunzione.
- La pretesa risarcitoria per mancata assunzione presuppone l'accertamento di un obbligo assunzionale effettivamente esigibile e dell'inadempimento imputabile; ove manchi il presupposto del diritto all'assunzione, resta assorbita ogni ulteriore censura sul danno e sulla prova dell'inadempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13170/2024 del 14/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13179/2024 del 14/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13199/2024 del 14/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13201/2024 del 14/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13204/2024 del 14/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13209/2024 del 14/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →