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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22276/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'amministrazione aveva richiesto, per l'anno 2012, l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nei confronti di un centro trasmissione dati operante in Italia e della società bookmaker estera, indicata come coobbligata solidale. La società ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato la pretesa tributaria, deducendo: in via preliminare, la nullità dell'avviso per mancata traduzione in inglese; in via pregiudiziale, la violazione del diritto unionale e la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; nel merito, l'insussistenza del presupposto soggettivo in capo al CTD, l'insussistenza del presupposto territoriale, la violazione dei principi UE di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento, la contrasto della disciplina con la direttiva IVA, l'applicabilità dell'esimente per obiettiva incertezza normativa e, infine, l'illegittima liquidazione delle spese a favore dell'Agenzia e la mancata compensazione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure preliminari sul rinvio pregiudiziale e sulla traduzione dell'atto impositivo, ha confermato che per l'anno 2012 l'imposta unica è dovuta anche dal bookmaker estero privo di concessione in solido con il soggetto che raccoglie le scommesse in Italia, ha escluso il contrasto con il diritto unionale e con la direttiva IVA, ha negato l'esimente per obiettiva incertezza poiché la disciplina interpretativa era già vigente per il periodo d'imposta in contestazione, e ha ritenuto corrette le spese liquidate in favore dell'Agenzia. La sentenza di appello è stata quindi confermata e le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 267 TFUE

    Non vi era necessità di rinvio pregiudiziale, perché la questione era già chiarita dalla giurisprudenza costituzionale e unionale e non presentava profili nuovi tali da imporre l'intervento della Corte di giustizia.

  • art. 56 TFUE

    La Corte ha ritenuto che non osti a una normativa nazionale che assoggetta all'imposta sulle scommesse i CTD e, in solido, i bookmaker esteri privi di concessione, poiché non sussiste una restrizione discriminatoria.

  • art. 52 TFUE

    Richiamato solo nel contesto dell'istanza di rinvio pregiudiziale; la Corte non ha ravvisato la necessità di ulteriori chiarimenti interpretativi.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    La mancata traduzione dell'avviso di accertamento non determina di per sé invalidità dell'atto; il contribuente deve provare di non aver potuto comprenderne il contenuto e, nel caso concreto, tale prova non è stata fornita.

  • art. 3 D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    Il soggetto passivo dell'imposta unica è chi gestisce, anche in concessione o anche per conto di terzi ubicati all'estero, concorsi pronostici e scommesse; per il 2012 la disciplina interpretativa consente di attrarre a imposizione anche il bookmaker estero privo di concessione.

  • art. 1, comma 66, L. 13 dicembre 2010, n. 220

    La norma interpretativa chiarisce che l'imposta unica è dovuta anche in assenza di concessione e che soggetti passivi sono anche coloro che gestiscono scommesse, anche telematicamente, per conto proprio o di terzi, con responsabilità solidale del mandante estero.

  • art. 1, comma 64, L. 13 dicembre 2010, n. 220

    È richiamato come espressione degli obiettivi legislativi di tutela dei consumatori, dell'ordine pubblico, di contrasto al gioco minorile e all'evasione/elusione fiscale nel settore del gioco.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. 23 dicembre 1998, n. 288

    Richiamato nel motivo sul presupposto territoriale; la Corte ha però affermato che il fatto imponibile è l'organizzazione e raccolta delle scommesse svolta in Italia, non la mera conclusione del contratto all'estero.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    La direttiva IVA non vieta l'introduzione o il mantenimento di tributi speciali sui giochi e sulle scommesse, purché non abbiano carattere di imposta sul volume d'affari; l'imposta unica italiana è compatibile con tale regola.

  • art. 8 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato ai fini dell'esimente per obiettive condizioni di incertezza; la Corte ha escluso che, per il 2012, residuassero incertezze interpretative dopo la norma del 2010 e la giurisprudenza costituzionale.

  • art. 5, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamato nel motivo sull'esimente; la Corte lo ha considerato non utile a fondare l'esclusione della responsabilità nel caso di specie.

  • art. 6, comma 2, L. 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamato nel motivo sull'esimente; esclusa l'obiettiva incertezza sulla disciplina per l'annualità 2012.

  • art. 10, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato nel motivo sull'obiettiva incertezza; la Corte ha negato la sua applicazione perché la disciplina era già chiara per il periodo d'imposta in contestazione.

  • art. 12 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in tema di rappresentanza e spese; la Corte ha ritenuto legittima la liquidazione delle spese in favore dell'Agenzia assistita da propri funzionari.

  • art. 15 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Consente la liquidazione delle spese a favore dell'amministrazione assistita da funzionari; la Corte ha confermato il principio della ripetibilità delle spese processuali.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue la soccombenza; la Corte ha ritenuto corretta la statuizione di condanna della ricorrente.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è censurabile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla giurisprudenza costituzionale per spiegare l'illegittimità limitata al periodo anteriore al 2011, quando le ricevitorie non potevano traslare l'imposta.

Massime di principio

  • Nel contenzioso sull'imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo è la gestione e organizzazione del servizio di gioco sul territorio italiano, non la sola conclusione formale del contratto di scommessa o il luogo di stabilimento del bookmaker.
  • Per le annualità successive alla legge interpretativa del 2010, il bookmaker estero privo di concessione può essere considerato soggetto passivo solidale dell'imposta unica, insieme al soggetto che raccoglie le scommesse in Italia, senza violare i principi UE di non discriminazione e libera prestazione dei servizi.
  • La norma interpretativa del 2010 ha chiarito la soggettività passiva nell'ambito dei rapporti di gioco non concessi e, per i periodi successivi, esclude l'obiettiva incertezza normativa idonea a fondare l'esimente sanzionatoria.
  • La mancata traduzione dell'avviso di accertamento nella lingua del destinatario non comporta automaticamente nullità dell'atto: occorre la prova concreta dell'impossibilità di comprenderne il contenuto e di difendersi efficacemente.
  • La direttiva IVA non impedisce agli Stati membri di introdurre tributi speciali sui giochi e sulle scommesse, purché non abbiano natura di imposta sul volume d'affari; l'imposta unica italiana è compatibile con questo limite.
  • Nel processo tributario, la liquidazione delle spese in favore dell'amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari è legittima; la mancata compensazione resta valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile se correttamente esercitata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezzaDecadenza

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