Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15951/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000 per omesso versamento dell'IVA pari a € 466.305,45 relativa al periodo d'imposta 2019, sostenendo di essere subentrata come amministratrice provvisoria nel gennaio 2020 dopo il decesso della madre (precedente legale rappresentante), che gli omessi versamenti si riferivano a trimestri del 2019 anteriori alla sua nomina, che non vi era disponibilità di beni e che quindi mancava il dolo richiesto. Inoltre chiedeva la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati e/o generici i primi tre motivi relativi alla presunta assenza del dolo per il subentro come amministratrice provvisoria, evidenziando che fra la nomina (gennaio 2020) e l'omesso versamento (ottobre 2020) è decorso tempo sufficiente, che la dichiarazione IVA 2019 era stata presentata il 26 giugno 2020 a firma della Lenzi (quindi essa aveva esercitato concretamente la funzione) e che ai fini dell'art. 10-ter è sufficiente il dolo generico (coscienza e volontà del mancato versamento). Ha altresì ritenuto inammissibile il motivo relativo alla conversione della pena, osservando che non risultava un motivo principale in appello sul trattamento sanzionatorio e che la Corte di merito, pur non avendo esaminato espressamente la richiesta di conversione, si è comunque pronunciata implicitamente sulla esigenza di non modificare il trattamento sanzionatorio. Conseguentemente il provvedimento impugnato resta efficace; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e a versare in via equitativa € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter

    Il reato di omesso versamento IVA è punibile a titolo di dolo generico: è sufficiente la coscienza e volontà del mancato versamento; non è necessario il dolo specifico di voler evadere le imposte

  • Codice civile, art. 2323

    La cancellazione dal registro delle imprese ex art. 2323 non esime automaticamente l'amministratore/subentrante dalle responsabilità penali per omessi versamenti; lo status di amministratore provvisorio non costituisce di per sé esimente

  • Codice penale, artt. 40, 42, 43

    Richiamati dalla difesa in tema di elemento soggettivo (assenza di dolo), ma la Corte ha ritenuto che la mera assunzione provvisoria della carica non escluda il dolo generico ove sussista consapevolezza del mancato versamento

  • Legge n. 689/1981, artt. 53 e 58

    Invocate in relazione alla motivazione sulla conversione della pena e sul trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto che la motivazione della decisione di merito sia stata comunque sufficiente quanto al trattamento punitivo

  • Codice penale, art. 131-bis

    Richiamato in relazione alla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per lieve entità del fatto; la Corte ha valutato che i presupposti non erano sussistenti e che la richiesta era stata trattata come domanda di lieve tenuità in sede di merito

  • Codice penale, art. 20-bis

    Norma sulle pene sostitutive per pene detentive brevi; la Corte osserva che la richiesta di "conversione" richiede deduzioni specifiche e che non è stata formulata correttamente nei motivi aggiunti

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente quando il ricorso sia dichiarato inammissibile; applicata dalla Corte

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Riferita in relazione al pagamento alla Cassa delle ammende e alla determinazione equitativa dell'importo, la decisione è stata presa tenendo conto del principio richiamato

Massime di principio

  • Per il delitto di omesso versamento IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000) è sufficiente il dolo generico: non occorre la prova di una volontà specifica di evadere le imposte, ma la coscienza e volontà del mancato versamento
  • Il subentro nella carica di amministratore o liquidatore dopo la presentazione della dichiarazione e prima della scadenza del versamento espone comunque a responsabilità penale se non sono stati svolti i controlli/documentali necessari; lo status di "amministratore provvisorio" non garantisce automaticamente immunità
  • La semplice cancellazione dal registro delle imprese (ex art. 2323 c.c.) o la crisi di liquidità non sono di per sé idonee ad escludere il dolo, salvo prova concreta che la mancanza di disponibilità sia inevitabile e non dipendente da scelte gestionali
  • Chi assume la carica ha il dovere di verificare, anche documentualmente, gli ultimi adempimenti fiscali: la mancata verifica può integrare il dolo eventuale
  • Richieste di modifica del trattamento sanzionatorio (conversione della pena, applicazione di pene sostitutive) devono essere formulate in modo specifico e tempestivo nell'impugnazione principale; motivazioni generiche o sollecitazioni nei soli motivi aggiunti rischiano di essere inammissibili
  • Le valutazioni di merito adeguatamente motivate sulle prove documentali e testimoniali in fatto non sono sindacabili in Cassazione a fronte di censure generiche o ripropositive

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.