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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07610/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del Tribunale, dell’opposizione allo stato passivo proposta da una società proprietaria di alcuni vagoni ferroviari, che chiedeva l’ammissione in prededuzione di un credito di euro 572.314,20 per spese di sgombero e trasporto dei vagoni da un sito di rimessaggio in cui erano inventariati presso la società poi fallita, che svolgeva attività di custodia/rimessaggio in base a un contratto di appalto. In via subordinata, la società aveva chiesto l’ammissione al chirografo, ma il giudice delegato aveva escluso anche tale domanda per mancanza di documentazione e autorizzazione delle spese. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) omessa pronuncia del Tribunale sulla preliminare eccezione di rito relativa alla asserita non corrispondenza tra i motivi di esclusione indicati dal curatore e quelli del decreto di esecutività dello stato passivo, con violazione degli artt. 112, 101, 276, 99 l.fall. e dei principi del contraddittorio; 2) violazione di norme fallimentari, civilistiche e processuali per errata qualificazione dei fatti: sosteneva che i beni erano detenuti dalla società fallita come appaltatrice con obbligo di custodia e restituzione; che l’inventariazione e l’avvio della procedura di vendita avrebbero integrato un’interversione del possesso; che ciò avrebbe trasferito alla curatela l’obbligo di riconsegna e la responsabilità per i costi di rimozione e trasporto, da considerarsi prededucibili o comunque dovuti dalla procedura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il vizio di omessa pronuncia non riguarda questioni di rito e, comunque, il Tribunale aveva preso posizione escludendo la necessità di esaminare la questione, dato che l’opponente non aveva riproposto la domanda di ammissione al chirografo. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché impugnava, in sostanza, la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito; inoltre ha osservato che, a seguito dello scioglimento automatico del contratto di appalto per effetto dell’art. 81 l.fall., nessun obbligo contrattuale poteva gravare sulla curatela, e che il credito per le spese di sgombero non derivava dalla condotta del curatore ma, semmai, dall’inadempimento della società fallita. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell’istanza di prededuzione e non ha disposto l’esame nel merito della domanda chirografaria, perché non proposta in sede di opposizione. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia presuppone il mancato esame di una questione di merito, non di eccezioni di rito; nel caso concreto non vi era omissione perché il giudice aveva comunque affrontato la questione in termini di superfluità.

  • art. 101 c.p.c.

    Il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio riguarda le questioni di fatto e le eccezioni rilevabili d’ufficio, non la diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma non valorizzato come base decisoria autonoma; la Corte non ravvisa il vizio denunciato.

  • art. 99 l.fall.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; la Corte rileva che il Tribunale ha comunque risposto alla doglianza e che la questione era superata dalla mancata riproposizione della domanda subordinata.

  • art. 38 l.fall.

    Richiamato nel secondo motivo tra le norme asseritamente violate, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché attinente al merito e alla prova.

  • art. 42 l.fall.

    Richiamato nel secondo motivo; non costituisce base della decisione di merito della Corte.

  • art. 81 l.fall.

    Lo scioglimento automatico del contratto di appalto comporta che nessun obbligo contrattuale possa ricadere sulla curatela fallimentare.

  • art. 87-bis l.fall.

    Richiamato nel secondo motivo tra le norme asseritamente violate.

  • art. 88 l.fall.

    Richiamato nel secondo motivo tra le norme asseritamente violate.

  • art. 89 l.fall.

    Richiamato nel secondo motivo tra le norme asseritamente violate.

  • art. 103 l.fall.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte osserva che il credito, semmai, poteva essere chirografario ma la relativa domanda non era stata proposta.

  • art. 111 l.fall.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte non accoglie la tesi della prededuzione.

  • art. 1164 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo; non è ritenuto decisivo in cassazione perché la censura investe i fatti e la prova.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte ribadisce l’insindacabilità in cassazione della valutazione del materiale istruttorio effettuata dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la censura sulla valutazione delle risultanze istruttorie è inammissibile in sede di legittimità.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Le doglianze sono formulate come violazioni di legge e vizio motivazionale, ma la Corte le reputa inammissibili perché mirano a rivalutare fatti e prove.

  • art. 1182 c.c.

    In via residuale, il luogo di adempimento dell’obbligo di restituzione è quello in cui si trovava la cosa al sorgere dell’obbligazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Norma richiamata quale base dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice abbia comunque preso posizione sulla questione, e comunque non riguarda le sole questioni processuali o pregiudiziali di rito.
  • Il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio impone di stimolare le parti solo quando si introducano temi fattuali o eccezioni nuove; non obbliga il giudice a riaprire la valutazione di prove già acquisite.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
  • Quando un contratto di appalto si scioglie per effetto della procedura concorsuale, non possono sopravvivere obblighi contrattuali a carico della curatela, salvo diversa base normativa autonoma.
  • Un credito per spese sostenute dal creditore per recuperare beni propri non è automaticamente prededucibile solo perché i beni erano nella disponibilità del fallito; occorre verificare il titolo del credito e l’imputazione causale alla procedura.
  • Se il credito non viene chiesto in modo rituale in una certa forma di ammissione al passivo, il giudice non è tenuto a esaminarlo come domanda diversa e subordinata non riproposta in opposizione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoOpposizioni esecutiveAppaltoInadempimentoProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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