Cassazione Penale, Ordinanza n. 01339/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte di appello di Roma, resa in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. tra diverse sentenze irrevocabili. Le sentenze richiamate riguardano, da un lato, una condanna per detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità e per possesso di un documento falso, e, dall'altro, una condanna per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per ulteriori fatti di spaccio, alcuni dei quali già unificati in continuazione con altro episodio di spaccio giudicato con sentenza definitiva. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso l'unicità del disegno criminoso, valorizzando il carattere non dimostrato e circoscritto nel tempo dello stato di tossicodipendenza dell'istante, la mancanza di allegazioni specifiche idonee a collegare le diverse condotte a un progetto criminoso unitario e la presenza di una nutrita serie di precedenti definitivi per reati di diversa natura. Nel ricorso si deduce vizio di motivazione, contestando che la Corte territoriale abbia negato rilievo alla tossicodipendenza oltre i periodi documentalmente attestati e sostenendo che, anche a voler considerare il ricorrente tossicodipendente nel periodo rilevante, la motivazione sarebbe comunque insufficiente a escludere la continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata nel negare la sussistenza del vincolo della continuazione, in conformità alla giurisprudenza costante: l'unicità del disegno criminoso è questione di fatto riservata al giudice di merito ed è sindacabile solo per motivazione mancante o manifesta illogicità; inoltre, chi invoca la continuazione in sede esecutiva deve allegare elementi specifici e concreti, non bastando la mera contiguità temporale dei fatti, l'analogia dei titoli di reato o lo stato di tossicodipendenza. La Corte ha ribadito che la tossicodipendenza non integra una presunzione iuris tantum di unicità del disegno criminoso e può rilevare solo se accompagnata da ulteriori elementi che dimostrino una programmazione criminosa fin dall'origine. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In sede esecutiva il reato continuato può essere riconosciuto solo se risulta l'unicità del disegno criminoso; lo stato di tossicodipendenza non vale, da solo, a fondare una presunzione di continuazione.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È uno dei reati oggetto della prima sentenza irrevocabile richiamata nella richiesta di continuazione.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È uno dei reati oggetto della seconda sentenza irrevocabile richiamata nella richiesta di continuazione.
È uno dei reati oggetto della prima sentenza irrevocabile richiamata nella richiesta di continuazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione, il riconoscimento della continuazione richiede la prova dell'unicità del disegno criminoso; si tratta di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per difetto o illogicità della motivazione.
- La mera contiguità cronologica tra i reati, ovvero l'identità o analogia dei titoli di reato, non è sufficiente a dimostrare un progetto criminoso unitario, potendo invece rivelare una semplice abitualità delittuosa.
- Chi invoca la continuazione deve allegare elementi specifici, concreti e coesi che consentano di ricondurre tutti gli episodi a una deliberazione criminosa già presente fin dal primo fatto.
- Lo stato di tossicodipendenza, anche se accertato, non determina automaticamente il riconoscimento della continuazione: può assumere rilievo solo se collegato a ulteriori circostanze che mostrino una programmazione criminale unitaria e non una mera scelta di vita orientata alla commissione di reati.
- In presenza di ricorso inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende discende dalla disciplina dell'art. 616 c.p.p.
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