Cassazione Penale, Ordinanza n. 05963/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 14/06/2024. Il ricorrente contestava, con due motivi, la decisione resa in relazione a un titolo di condanna per il delitto previsto dall'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019. Con il primo motivo deduceva la violazione di legge sul giudizio di responsabilità, sostenendo in sostanza che la sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice avrebbe dovuto comportare la revoca della condanna ex art. 673 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura, osservando che l'abrogazione formale non integra abolizione del reato, ma successione di leggi penali nel tempo, poiché la condotta risulta sostanzialmente riprodotta dalla nuova incriminazione introdotta nel 2023, riferita al reddito di inclusione in sostituzione del reddito di cittadinanza. Con il secondo motivo il ricorrente contestava la violazione di legge in ordine all'elemento soggettivo della fattispecie, ma la Corte ha rilevato che tale censura non era stata previamente dedotta in appello e quindi non poteva essere esaminata in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, escludendo che la sopravvenuta abrogazione dell'art. 7 d.l. n. 4/2019 imponga la revoca della condanna ex art. 673 c.p.p., perché la vicenda va ricondotta alla successione di leggi penali nel tempo ex art. 2, comma 3, c.p. e non a una abolitio criminis ex art. 2, comma 2, c.p. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha reputato non deducibile in cassazione poiché non previamente proposto in appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità e condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La revoca della sentenza di condanna non è dovuta quando la sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice non costituisce abolizione del reato, ma mera successione di leggi penali nel tempo.
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
Norma incriminatrice oggetto della condanna originaria, indicata come formalmente abrogata ma sostanzialmente sostituita da una nuova incriminazione.
art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197
Disposizione che ha disposto l'abrogazione formale della norma precedente a decorrere dal 1 gennaio 2024.
art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48
Nuova incriminazione ritenuta sovrapponibile a quella previgente, riferita al reddito di inclusione in sostituzione di quello di cittadinanza.
Richiamato per escludere che il caso integri una ipotesi di abolitio criminis.
Applicato per qualificare la vicenda come successione di leggi penali nel tempo.
La censura non dedotta in appello è preclusa in cassazione e comporta inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- La formale abrogazione di una norma incriminatrice non determina automaticamente la revoca della condanna ai sensi dell'art. 673 c.p.p. quando la condotta resta punita da una disciplina successiva sostanzialmente sovrapponibile: in tal caso opera la successione di leggi penali nel tempo.
- Perché si configuri l'abolitio criminis occorre la reale eliminazione della rilevanza penale del fatto, non essendo sufficiente una modifica normativa che trasfonda la precedente incriminazione in una nuova disposizione con contenuto equivalente.
- In sede di legittimità non possono essere esaminate censure di violazione di legge non previamente dedotte come motivo di appello, poiché opera la preclusione prevista dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
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