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Sentenza

Sentenza del 09/07/2024 n. 18751 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda due cartelle TARSU/TIA per il 2000-2002 e due avvisi di accertamento TARSU per il 1999-2001 e il 2002-2005, relativi al centro commerciale. La CTR Lombardia, nel secondo giudizio di rinvio, aveva ritenuto tassabili 56.925 mq, applicando una riduzione del 30% sulla tariffa ordinaria. Rialto ha proposto cinque motivi: (1) mancata verifica preliminare della legittimità dell’assimilazione comunale dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani; (2) omessa valutazione dei documenti prodotti per provare la delimitazione delle superfici che generavano rifiuti speciali; (3) illegittima inclusione delle aree di parcheggio, che secondo la società non erano coperte dal giudicato invocato; (4) riduzione tariffaria inadeguata rispetto alla quantità di imballaggi avviati a recupero e violazione della proporzionalità; (5) erronea quantificazione della riduzione per la mancata fruizione del servizio. Il Comune ha presentato ricorso incidentale sostenendo che il servizio era stato attivato e Rialto aveva scelto di non utilizzarlo, contestando inoltre l’omesso esame di tale circostanza e l’ammissione di documenti prodotti in sede di rinvio. Ha anche chiesto la riunione con altro procedimento, richiesta respinta.

La decisione

La Cassazione accoglie il primo e il secondo motivo di Rialto, rigetta il terzo e dichiara assorbiti il quarto e il quinto; rigetta tutti e tre i motivi del ricorso incidentale del Comune. La sentenza della CTR è cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese. In sede di rinvio dovrà essere verificata preliminarmente la legittimità dell’assimilazione comunale, compresa la previsione di criteri qualitativi e quantitativi; dovranno poi essere esaminati i documenti già prodotti da Rialto, utilizzabili perché la loro produzione si era resa necessaria in conseguenza delle sentenze di cassazione. Resta ferma la tassabilità delle aree di parcheggio: la loro natura pertinenziale o non operativa, da sola, non dimostra l’inidoneità a produrre rifiuti e l’onere della prova dell’esenzione grava sulla contribuente. Resta inoltre fermo l’accertamento della CTR secondo cui il servizio non era regolarmente ed esaustivamente fruibile da Rialto; la misura del tributo e delle eventuali riduzioni dovrà però essere rideterminata alla luce dei principi indicati. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento, da parte del Comune, dell’ulteriore contributo unificato per il ricorso incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    l'art. 21 del D.Lgs.. 5 febbraio 1997, n. 22, che, nel definire le competenze del Comune in materia, al comma 2, lett. g, fa riferimento ad una "assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento"

    L’assimilazione comunale dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani richiede criteri sia qualitativi sia quantitativi. La verifica della legittimità dell’assimilazione è preliminare: se manca uno dei criteri, il giudice tributario deve disapplicare la disposizione comunale illegittima, quando la questione sia stata investita dai motivi di impugnazione.

  • Art. 21, comma 7, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    per i rifiuti assimilati, in caso di comprovato avviamento al recupero, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.Lgs.. 5 febbraio 1997, n. 22, sussiste la possibilità di un esonero dalla privativa comunale

    Per i rifiuti legittimamente assimilati, il comprovato avvio al recupero può consentire al produttore di sottrarsi alla privativa comunale, ma non comporta di per sé l’esenzione totale dalla tassa: rileva ai fini della riduzione tariffaria proporzionale.

  • Art. 49, comma 14, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua detta attività.

    La riduzione per rifiuti assimilati avviati al recupero è proporzionale alle quantità effettivamente recuperate e deve essere dimostrata dal produttore. Non è automatica né equivale all’esenzione totale.

  • Art. 7, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

    l'art. 7 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che nella fase transitoria può essere applicato dai Comuni anche ai fini della TARSU, nell'approvare il "metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani", prevede, infatti, non già l'esenzione dall'imposta, ma soltanto una sua riduzione nel caso in cui rifiuti speciali assimilati a quelli urbani vengano avviati a recupero direttamente dal produttore, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità dell'utilizzazione.

    Anche nella fase transitoria e ai fini TARSU, l’avvio a recupero diretto di rifiuti assimilati dà diritto a una riduzione, non all’esenzione, se il servizio pubblico è istituito e concretamente disponibile.

  • Art. 62, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    l'esclusione della tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali.

    Quando in un locale o area si producono rifiuti speciali non assimilati, l’esclusione riguarda soltanto la parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente tali rifiuti. Spetta al contribuente provare e delimitare adeguatamente le superfici interessate.

  • Art. 62, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    le esclusioni dal pagamento del tributo, ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs.. n. 507 del 1993, dipendono dalla sussistenza di condizioni oggettive che impediscono la presunzione di rifiuti, quali la natura o il particolare uso delle superfici, la loro oggettiva condizione di non utilizzabilità immediata

    L’esclusione dalla TARSU richiede condizioni oggettive che rendano la superficie inidonea a produrre rifiuti. Il contribuente deve fornire la prova concreta dell’esclusione; la sola qualificazione di un’area come pertinenziale o non operativa non è sufficiente.

  • Art. 62, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse alle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti...

    La regola generale assoggetta al tributo locali e aree scoperte occupati o detenuti nelle zone servite; le esclusioni sono eccezioni da dimostrare. Nel caso deciso, un parcheggio di centro commerciale non è escluso per il solo fatto di essere pertinenziale, anche perché è frequentato da persone e presumibilmente produttivo di rifiuti.

  • Art. 59, commi 2 e 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    l'omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta - sebbene istituito ed attivato - nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente comporta non già l'esenzione dalla tassa bensì la conseguenza che il tributo è dovuto in misura ridotta

    La mancata o inadeguata fruibilità del servizio, anche se questo è stato istituito e attivato, non determina automaticamente l’esenzione: può giustificare una riduzione. La misura deve essere accertata nel merito; in questa causa la CTR aveva ritenuto il servizio non regolarmente ed esaustivamente fruibile.

  • Art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E

    il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto dell'imposizione è espressione del principio generale dell'ordinamento, contenuto nell' art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 , all. "E", dettato dall'interesse, di rilevanza pubblicistica, all'applicazione in giudizio di tali atti solo se, ed in quanto, legittimi

    Il giudice tributario può e deve disapplicare l’atto amministrativo illegittimo che costituisce presupposto dell’imposizione, se la sua legittimità è contestata in relazione all’atto tributario, salvo che esista un giudicato amministrativo diretto che ne abbia affermato la legittimità.

  • Art. 63, comma 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    in base al quale, essendo sostanzialmente chiusa l'istruzione, è preclusa l'acquisizione di nuove prove, in particolare documentali, salvo che sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore.

    Nel giudizio tributario di rinvio la produzione di nuove prove è in linea generale preclusa, ma è ammessa nei casi indicati, tra cui quando la necessità deriva dalla delimitazione del thema decidendum risultante dalla sentenza di cassazione. In questa causa i documenti di Rialto dovevano essere esaminati perché la loro produzione si era resa necessaria per le indicazioni delle precedenti pronunce di annullamento.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

    Il motivo per omesso esame richiede l’indicazione di un fatto storico discusso e decisivo; non consente di chiedere alla Cassazione una nuova valutazione delle prove. Per questo è stato rigettato il motivo incidentale del Comune, diretto in sostanza a rivalutare gli elementi fattuali sulla scelta di Rialto di affidarsi a un’impresa privata.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Comune di C, ricorrente in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Poiché il ricorso incidentale del Comune è stato rigettato, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Per assoggettare alla TARSU rifiuti speciali non pericolosi prodotti da attività economiche, occorre prima verificare la legittimità del regolamento comunale di assimilazione: l’assimilazione deve basarsi su criteri qualitativi e quantitativi. Se manca il criterio quantitativo, il giudice tributario può disapplicare la disposizione comunale illegittima, quando la questione è stata dedotta.
  • Se l’assimilazione è legittima, l’avvio autonomo dei rifiuti assimilati al recupero non comporta normalmente esenzione totale, ma può dare diritto a una riduzione tariffaria proporzionale alle quantità recuperate e adeguatamente documentate. Se invece si tratta di rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, può essere esclusa la sola superficie in cui essi si producono esclusivamente, purché sia delimitata e provata.
  • La prova delle superfici escluse o della riduzione richiesta grava sul contribuente: servono elementi specifici e documentazione idonea circa destinazione delle aree, tipologia e quantità dei rifiuti, smaltimento e avvio al recupero. La sola produzione di rifiuti speciali in una parte dell’attività non esclude automaticamente l’intera superficie.
  • La tassa non dipende dall’effettivo utilizzo volontario del servizio da parte del singolo. Se il servizio è istituito ma non è regolarmente o adeguatamente fruibile, ciò può giustificare una riduzione, non l’esenzione automatica; l’eventuale riduzione va accertata sulla base delle circostanze concrete.
  • Le aree scoperte frequentate da persone, come i parcheggi di un centro commerciale, sono in linea di principio tassabili. Per ottenere l’esclusione non basta qualificarle come pertinenziali o non operative: occorre provare una condizione oggettiva che impedisca la produzione di rifiuti o indicare una specifica deroga applicabile.
  • Nel giudizio di rinvio, nuove prove documentali sono normalmente precluse, ma possono essere ammesse quando la loro produzione è resa necessaria dalla sentenza di cassazione o ricorre un’altra eccezione prevista dalla legge; il giudice deve quindi esaminarle se ammissibili.

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