Cassazione Civile, Sentenza n. 22466/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva riformato la sentenza di primo grado rigettando la domanda del lavoratore e ritenendo legittima la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato (decreto n. 6685/2019) per effetto di una precedente risoluzione (decreto n. 1906 del 27/08/2019) relativa al mancato superamento del periodo di prova. Il ricorrente censura, tra l'altro, la sovrapposizione tra la dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendimento e il mancato superamento del periodo di prova, nonché l'estensione temporale del requisito negativo del bando di concorso, deducendo violazioni di norme del diritto del lavoro e del diritto amministrativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il quinto motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'Appello abbia errato nel sovrapporre la dispensa per persistente insufficiente rendimento e gli effetti del mancato superamento del periodo di prova. La Cassazione ha precisato che il mancato superamento della prova ha effetti limitati al rapporto in cui la prova è stata esperita e non può automaticamente essere equiparato alla dispensa di cui all'art. 512 del d.lgs. n. 297/1994, la quale ha natura e conseguenze diverse (anche impeditive dell'accesso a nuovi impieghi pubblici). Ha inoltre richiamato il principio secondo cui i requisiti negativi per l'accesso agli impieghi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di concorso. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al quinto motivo e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione per nuovo giudizio, rimangono inammissibile il primo motivo e assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo.
Norme richiamate
Richiamata dal ricorrente come disciplina sul licenziamento individuale; la Corte ha ritenuto la norma inapplicabile perché la controversia riguarda la risoluzione del rapporto per mancato possesso dei requisiti/prova e non un licenziamento disciplinare soggetto ai limiti dell'art. 2.
D.P.R. n. 487 del 1994, art. 2, comma 3
"Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale"
La norma stabilisce un divieto di accesso agli impieghi per chi sia stato dispensato per persistente insufficiente rendimento; la Corte ha chiarito che tale disposizione riguarda la fattispecie della dispensa prevista dall'art. 512 del d.lgs. n. 297/1994 e non il semplice mancato superamento del periodo di prova.
D.P.R. n. 487 del 1994, comma 7
"I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione"
Il requisito negativo (es. non essere stati dispensati per persistente insufficiente rendimento) deve sussistere alla data di scadenza del bando; non può essere esteso oltre tale momento dalla giurisprudenza o da clausole contrattuali.
D.lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 13
"in materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili..."
Richiama l'applicazione del DPR 487 al reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e conferma che le assunzioni sono sottoposte all'esito positivo del periodo di prova disciplinato dalla normativa specifica.
D.lgs. n. 297 del 1994, art. 439
"In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi (…) provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione."
Disciplina le conseguenze del mancato superamento della prova: provvedimenti da adottare nell'ambito del rapporto in cui la prova è stata sostenuta; la Cassazione ne deduce la natura specifica e limitata degli effetti del periodo di prova.
D.lgs. n. 297 del 1994, art. 512
Regola la dispensa dal servizio per inidoneità fisica, incapacità o persistente insufficiente rendimento; la Corte ha considerato tale fattispecie distinta e non sovrapponibile al mancato superamento del periodo di prova.
Preleggi, artt. 12 e 14
Invocate dal ricorrente per contestare interpretazioni estensive dei requisiti di ammissione; la Corte ha richiamato che le Preleggi non giustificano l'estensione temporale del requisito oltre il momento legislativamente previsto.
Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 97
Richiamate a supporto delle censure; la decisione si fonda però sull'interpretazione e distinzione delle norme di settore (DPR e d.lgs.) più che su un diretto accertamento di incostituzionalità.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
Fondamento processuale del ricorso per cassazione relativo a violazione e falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha accolto il ricorso per violazione delle norme citate nel quinto motivo.
D.P.R. n. 3 del 1957, art. 127, comma 1, lett. d)
Richiamato nel ricorso come norma di riferimento amministrativo; citato fra le norme cui il ricorrente fa riferimento per contestare la decisione di merito.
Massime di principio
- Non sovrapporre il mancato superamento del periodo di prova alla dispensa per persistente insufficiente rendimento: sono istituti distinti con cause e conseguenze diverse.
- Il requisito negativo che impedisce l'accesso agli impieghi pubblici (ad es. essere stati dispensati per persistente insufficiente rendimento) va valutato alla data di scadenza del bando di concorso; eventi successivi non possono estenderne l'efficacia salvo espressa disposizione normativa.
- Gli effetti del mancato superamento della prova sono, di norma, limitati al rapporto in cui la prova è stata sostenuta e non producono automaticamente effetti impeditivi per l'accesso a nuovi impieghi pubblici.
- In sede di reclutamento l'amministrazione deve attenersi alla disciplina normativa (DPR 487/1994 e d.lgs. 297/1994) e non può creare tramite bando o contratto una estensione temporale o sostanziale di requisiti negativi non prevista dalla legge.
- In cassazione le censure devono mirare a violazioni di norma di diritto; l'introduzione tardiva di nuove ragioni di difesa in appello può essere rilevante ma va valutata con riferimento alla tempestività e alla posizione processuale delle parti.
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