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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22495/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Licenziamento disciplinare senza preavviso intimato da Poste Italiane al dirigente Giampaolo Tronchin per presunta partecipazione a un sistema di alterazione dei controlli di qualità del servizio (anche mediante intercettazione/uso di "lettere test"). Poste impugnava la sentenza di merito che aveva dichiarato il licenziamento illegittimo ritenendo mancata la prova della consapevolezza e del contributo personale del dirigente, nonché l'insufficienza della presunzione usata dall'azienda; in Cassazione la società deduceva violazione di norme civili e processuali (tra cui artt. 2119, 2697 c.c.) in ordine alla sussistenza della giusta causa e all'onere della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale di Poste Italiane e ha assorbito il ricorso incidentale condizionato del resistente. Ha confermato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e sulle prove effettuate dal giudice del merito, ribadendo che non compete alla Corte sostituirsi al giudice di merito salvo motivata denegata ragionevolezza nella sussunzione. Poste Italiane è stata condannata a rifondere le spese del giudizio in favore della controparte (liquidate in € 7.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali 15% e accessori di legge) e si è dato atto dei presupposti per il versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    Riferimento alla nozione elastica di giusta causa: la Corte osserva che l'integrazione normativa di questa clausola spetta al giudice del merito e che la Cassazione può sindacare solo la ragionevolezza della sussunzione concreta.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in tema di diligenza e comportamento; la Corte ricorda che le valutazioni sulle condotte sono questioni di merito riservate al giudice del merito.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato in relazione alla correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto: la sua applicazione concreta è rimessa al giudice di merito.

  • art. 2104 c.c.

    Norma che disciplina l'obbligo di diligenza del prestatore di lavoro subordinato e la valutazione delle responsabilità: la Corte ha rilevato che la qualificazione e la prova delle violazioni sono accertamenti di fatto del giudice di merito.

  • art. 2105 c.c.

    Norma sulle sanzioni disciplinari: la Corte conferma che l'addebito disciplinare deve essere fondato su prove adeguate e che l'uso di presunzioni richiede precisione, gravità e concordanza.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ribadisce il principio che la scelta delle prove è rimessa al giudice del merito salvo profili di illegittimità rilevabili in Cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sull'onere della prova: la ricorrente sosteneva lo spostamento dell'onere sul dirigente, ma la Corte ha osservato che tale doglianza parte da un presupposto fattuale (la prova della illiceità) che nella sentenza impugnata non sussisteva; quindi il motivo è inammissibile.

  • art. 7 legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)

    Dedotto nel ricorso incidentale in tema di tempestività della contestazione disciplinare; la questione è rimasta assorbita dall'inammissibilità del ricorso principale e quindi non decisa nel merito.

  • art. 4 e art. 7 legge n. 300/1970; artt. 11 e 13 d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy)

    Problemi relativi all'utilizzabilità dei dati ottenuti dalla posta aziendale e alla privacy dei dipendenti sono stati sollevati dal resistente in via incidentale, ma, essendo il ricorso principale inammissibile, tali questioni non sono state esaminate nel merito dalla Corte di Cassazione.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    Norma processuale applicata per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito un riesame completo del merito: le valutazioni probatorie e la scelta delle fonti di prova spettano al giudice di merito e la Suprema Corte interviene solo per censurare errori di diritto o la manifesta irragionevolezza della sussunzione.
  • Per fondare un licenziamento disciplinare il datore deve provare il fatto addebitato con elementi che, se basati su presunzioni, abbiano i caratteri di precisione, gravità e concordanza; presunzioni generiche non possono reggere un addebito grave come la giusta causa di licenziamento.
  • L'onere della prova (art. 2697 c.c.) segue le allegazioni: non può essere invocato lo spostamento dell'onere a carico del lavoratore se i fatti materiali e l'illiceità non sono stati previamente accertati dal giudice di merito.
  • L'applicazione concreta di concetti giuridici 'elastici' (es. giusta causa) è rimessa in larga misura al giudice del merito; la Cassazione controlla la coerenza e la ragionevolezza della sussunzione, non il singolo apprezzamento fattuale.
  • Questioni relative alla utilizzabilità di dati aziendali (es. posta elettronica) e profili di privacy possono incidere sull'ammissibilità delle prove, ma richiedono un esame fattuale e normativo nel merito; se sollevate solo in via incidentale restano assorbite se il ricorso principale è inammissibile.
  • Nel rapporto con dirigenti, la tutela per licenziamento illegittimo può tradursi in indennità specifiche (mancato preavviso e indennità supplementare); la qualificazione del rapporto e la relativa tutela sono valutazioni di merito.

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