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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22645/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione contestava la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, riformando il Tribunale, aveva accolto la domanda restitutoria dell'Azienda per somme corrisposte a titolo di premio incentivante e incremento stipendiale (consolidamento di voci variabili nella retribuzione fissa e differenze retributive di settembre 2007). Durante sosteneva che la transazione del 27 giugno 2007, con cui era stata concordata l'anticipata risoluzione del rapporto e la corresponsione delle somme, fosse valida e producesse effetti estintivi; contestava inoltre l'applicabilità alla 3SG della disciplina del pubblico impiego privatizzato e l'interpretazione applicata dalla Corte d'Appello del CCNL CISPEL (in particolare art. 39 e mantenimento ad personam). Denunciava vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi (anche richiamando una pronuncia della Corte dei conti e una deliberazione del CDA che qualificava talune somme come stipendio continuativo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Durante. Ha ritenuto che i primi due motivi (art. 360, n.3) fossero inammissibili perché non censuravano efficacemente l'interpretazione dello Statuto aziendale e degli artt. 3 e 12 del CCNL CISPEL, che costituiscono il fulcro della decisione di merito: la Corte d'appello aveva correttamente qualificato 3SG come ente strumentale soggetto al sistema retributivo del pubblico impiego privatizzato (con divieto di consolidamento delle voci variabili in assenza di collegamento con obiettivi) e aveva ritenuto illegittimi gli incrementi retributivi. I motivi terzo e quarto (art. 360, n.5) sono stati dichiarati inammissibili in quanto attengono a valutazioni di merito e non a omesso esame di un fatto decisivo riconducibile alla formulazione normativa dell'art. 360 n.5; la Corte ha inoltre ritenuto irrilevante il richiamo alla sentenza della Corte dei conti rispetto alla valutazione complessiva di congruità dell'incentivo. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese di giudizio (liquidate in euro 5.000,00 compensi + euro 200,00 esborsi, spese generali 15% e accessori).

Norme richiamate

  • codice civile, art. 1972

    Disciplina la transazione; la Cassazione richiama la distinzione tra transazione relativa a contratto illecito (nulla) e quella relativa a contratto nullo (annullabile solo su istanza di parte), richiedendo verifica sull'eventuale contrasto con norme imperative.

  • codice civile, art. 1965

    Richiamato dal Tribunale a proposito della materia della transazione; inquadramento della transazione nei limiti dell'art. 1965 c.c.

  • codice civile, art. 1418

    Norma sulla nullità del contratto per illiceità della causa o del motivo comune; la Corte d'appello ha ritenuto che l'assetto retributivo complessivo fosse in contrasto con norme imperative, configurando una causa illecita tale da rendere nulla la transazione.

  • codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    Fondamento dei motivi tesi a violazione e falsa applicazione di norme; la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi in quanto non hanno efficacemente censurato i criteri ermeneutici adottati dal giudice di merito.

  • codice di procedura civile, art. 360, n. 5

    Limita i motivi di cassazione a omissione di esame di fatto decisivo oggetto di discussione: la Corte ha escluso che i terzo e quarto motivi rientrassero in tale fattispecie, essendo quesiti di merito e valutazione delle prove.

  • d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1 comma 2

    Riferimento alla normativa del pubblico impiego privatizzato: la questione dell'applicabilità è stata ritenuta rilevante dal giudice di merito in relazione allo Statuto aziendale; la Cassazione ha rilevato che il ricorrente non ha censurato adeguatamente tale interpretazione.

  • CCNL CISPEL Dirigenti, artt. 3 e 12

    Art. 3 disciplina la struttura della retribuzione (retribuzione base e retribuzione variabile incentivante); art.12 regola la retribuzione variabile collegata al raggiungimento di obiettivi. La Corte d'appello ha ritenuto che le delibere aziendali consolidassero indebitamente voci variabili, in violazione del CCNL.

  • Statuto dell'Azienda 3SG, art. 12

    Il trattamento economico e normativo del Direttore generale dell’Azienda è conforme alla normativa contrattuale delle Aziende pubbliche

    Lo statuto collega il trattamento del Direttore generale alla normativa delle aziende pubbliche, fondando l'applicabilità del regime del pubblico impiego privatizzato e il divieto di consolidamento delle voci variabili in assenza di obiettivi.

  • Costituzione, art. 97

    Richiamato quale principio di buon andamento dell'amministrazione: la Corte d'appello ha ritenuto che l'incremento retributivo fosse in contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità.

Massime di principio

  • Una transazione è inefficace se relativa a un contratto la cui causa complessiva è illecita (art. 1972 e 1418 c.c.); il giudice deve verificare se l'assetto negoziale complessivo contrasta con norme imperative.
  • La distinzione tra contratto nullo e contratto annullabile è rilevante: la transazione relativa a un contratto illecito è nulla anche se le parti l'hanno detratta; la transazione su contratto annullabile è annullabile solo su istanza della parte interessata.
  • In tema di pubblico impiego privatizzato, occorre verificare lo Statuto dell'ente e il CCNL applicabile: se lo statuto rimanda al regime delle aziende pubbliche e il CCNL vieta il consolidamento delle voci variabili senza collegamento a obiettivi, gli incrementi consolidanti possono essere illegittimi.
  • In cassazione non è sufficiente contrapporre un diverso testo contrattuale o una diversa interpretazione: bisogna indicare criteri ermeneutici precisi e norme violate per censurare l'interpretazione del giudice di merito (art. 360 n.3).
  • I rimedi in sede di legittimità per motivi di merito o valutazione delle prove sono molto limitati: l'art. 360 n.5 ammette censura per omesso esame solo di un fatto decisivo oggetto di discussione, non per disaccordi sulla valutazione probatoria o sulla congruità dell'atto amministrativo.
  • Prima di stipulare o accettare transazioni che compattano voci retributive complesse, è opportuno verificare la conformità alle norme imperative, allo statuto dell'ente e al CCNL applicabile; in caso di dubbio, ottenere parere legale e amministrativo formale per ridurre il rischio di restituzione futura.
  • Richiami a pronunce di altre giurisdizioni (es. Corte dei conti) possono essere irrilevanti se il giudice ritiene che la normativa contrattuale/statutaria e i principi di buona amministrazione sussistano a fondamento della declaratoria di illiceità.

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