Sentenza del 30/05/2017 n. 13582 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva riconosciuto a L.V. il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2000, 2001 e 2002, ritenendo che l’attività professionale fosse svolta senza autonoma organizzazione e con beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile. Con i primi due motivi l’Agenzia ha lamentato omessa e insufficiente motivazione: la CTR non avrebbe valutato gli elementi documentali da cui risultavano beni strumentali, uno studio professionale, spese per lavoro dipendente e costi dedotti nei Modelli Unico e negli Studi di Settore. Con il terzo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/1997, sostenendo che tali elementi dimostrassero l’autonoma organizzazione. L’Agenzia ha inoltre richiamato una precedente sentenza della Cassazione relativa alle annualità 1998 e 1999.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati congiuntamente i motivi. Ha rilevato che la CTR non aveva esaminato dati documentali potenzialmente decisivi, in particolare le risultanze dei Modelli Unico 2001, 2002 e 2003 e degli Studi di Settore, dalle quali risultava la deduzione di costi ai fini IRPEF e IVA. Ha ribadito che spetta al contribuente che chiede il rimborso provare l’assenza dell’autonoma organizzazione, e che questa va valutata considerando, tra l’altro, beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e l’impiego non occasionale di lavoro altrui. Ha escluso che la precedente decisione sulle annualità 1998 e 1999 determinasse un giudicato per gli anni 2000-2002: l’organizzazione va accertata autonomamente per ciascun periodo d’imposta, salvo elementi condizionanti inderogabili. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione; il diritto al rimborso non è stato quindi definitivamente deciso.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3
In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, requisito che ricorre - e la cui assenza deve essere provata dall'interessato - quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e, dunque, non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, ovvero impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, o, comunque, si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
L’attività professionale è soggetta a IRAP se è autonomamente organizzata. La verifica considera la responsabilità dell’organizzazione, l’impiego di beni strumentali oltre il minimo necessario e il ricorso non occasionale a lavoro altrui. Nel caso di domanda di rimborso, il contribuente deve provare i fatti che escludono tale requisito.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1
La disposizione individua le attività di lavoro autonomo cui si riferisce il criterio di assoggettamento all’IRAP richiamato dalla Corte: l’esclusione dall’imposta opera soltanto quando l’attività non sia autonomamente organizzata.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Nel giudizio di legittimità, inoltre, qualora il ricorrente lamenti una omessa od insufficiente motivazione da parte del giudice di merito, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione, ha l'onere di indicare le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità e adeguatezza, cioè (Cass. n. 17486/2002) di indicare quale circostanza processuale (factum probans) il giudice di merito abbia trascurato, ovvero per quale motivo logico-giuridico la ricostruzione del fatto ignoto (factum probandum) data dal giudice di merito sia carente perchè, ove il ricorrente si limiti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, la censura si risolve inammissibilmente nella richiesta di un riesame del merito.
La censura motivazionale in cassazione deve indicare in modo specifico quali elementi decisivi siano stati trascurati o perché la ricostruzione del giudice sia logicamente carente. Non è ammissibile usarla per ottenere una nuova valutazione complessiva dei fatti.
Massime di principio
- Chi chiede il rimborso di un’imposta deve allegare e provare i fatti che fondano il diritto rivendicato; per l’esclusione dall’IRAP del professionista, deve dimostrare l’assenza di autonoma organizzazione.
- L’autonoma organizzazione va valutata in concreto, considerando la consistenza dei beni strumentali rispetto alle necessità dell’attività e l’eventuale impiego non occasionale di lavoro altrui; la sola qualifica di professionista non determina l’esenzione.
- Per contestare in cassazione un’omessa o insufficiente motivazione occorre individuare gli elementi decisivi non esaminati e la loro potenziale incidenza sull’esito, senza limitarsi a proporre una diversa lettura delle prove.
- Le annualità d’imposta vanno esaminate separatamente: una sentenza relativa ad anni precedenti non estende automaticamente i propri effetti agli anni successivi quando l’organizzazione e i fattori produttivi possono essere mutati.
- La cassazione con rinvio per carenza di valutazione o motivazione non riconosce automaticamente il rimborso né lo nega definitivamente: il giudice di rinvio deve riesaminare le prove e decidere la domanda applicando i criteri indicati.
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