Cassazione Civile, Ordinanza n. 30215/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Due contribuenti impugnavano in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato il rigetto del loro appello contro la decisione di primo grado, a sua volta sfavorevole rispetto a un avviso di accertamento ICI emesso dal comune per gli anni 2008, 2009 e 2011. Con il primo motivo denunciavano violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, sostenendo che la sentenza non avesse compiuto alcun accertamento sui parametri normativi per determinare il valore venale del bene. Con il secondo motivo deducevano omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché la valutazione dell'Agenzia del Territorio richiamata negli avvisi non sarebbe stata depositata in giudizio. Il comune non si costituiva in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riportava testualmente i passaggi dell'avviso di accertamento necessari a consentire il controllo della censura solo sulla base dell'atto di impugnazione. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché non sono state indicate, in presenza di doppia conforme, le differenti ragioni di fatto delle decisioni di merito, né è stato specificato il fatto storico decisivo asseritamente omesso. Non è stata disposta condanna alle spese per mancanza di attività difensiva del comune; è stato invece dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma richiamata dai ricorrenti per la determinazione del valore venale del bene ai fini ICI; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
è la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge sostanziale; il relativo motivo viene però dichiarato inammissibile.
è il parametro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ribadisce che il ricorrente deve indicare fatto storico, dato da cui risulta, discussione processuale e decisività.
esprime il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: quando si censura la motivazione dell'avviso di accertamento, occorre riportarne nel ricorso i passaggi rilevanti.
in caso di doppia conforme, il ricorrente che invoca l'art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 54, comma 3, d.l. n. 83/2012
richiamato come norma che ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c. e si applica alle sentenze pubblicate dall'11 settembre 2012.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
norma richiamata per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando si deduce vizi di motivazione o di valutazione di un avviso di accertamento, opera il principio di autosufficienza: devono essere trascritti gli specifici passaggi dell'atto amministrativo o processuale censurati, così da consentire il controllo della censura senza accesso diretto al fascicolo di merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se individua con precisione il fatto storico decisivo asseritamente omesso, il dato da cui esso emerge, il momento e il modo in cui è stato discusso tra le parti, e la sua decisività; la mancata considerazione di singoli elementi istruttori non basta di per sé a integrare il vizio.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente che invochi l'omesso esame di un fatto decisivo deve anche indicare le ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella d'appello, dimostrando che sono diverse.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e la controparte non svolge attività difensiva, non segue condanna alle spese in favore dell'intimato; resta tuttavia dovuto l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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