Cassazione Civile, Ordinanza n. 31254/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un precetto notificato a un ente locale per il pagamento di oltre 17.000 euro a titolo di rendita vitalizia relativa al periodo luglio 2012-maggio 2015, sulla base di un titolo giudiziale formatosi con sentenza amministrativa risalente al 1988. L'ente proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che il titolo esecutivo fosse venuto meno perché la rendita era stata sospesa dal 2009. Sia il tribunale sia la corte d'appello respingevano l'opposizione. In cassazione l'ente deduceva: 1) violazione dell'art. 70 del d.l. 112/2008, per avere la corte escluso la sua applicazione retroattiva alle rendite già riconosciute prima del 1 gennaio 2009; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., per avere ritenuto tardiva la produzione di una sentenza del 2018 passata in giudicato, invocata come giudicato esterno, che secondo il ricorrente sarebbe stata rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina nel merito i due motivi di ricorso perché rileva un vizio processuale preliminare: il ricorso è improcedibile ex art. 369 c.p.c. Il ricorrente aveva allegato che la sentenza impugnata gli era stata notificata il 27 novembre 2019, ma non aveva depositato la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione, come richiesto quando si intenda far decorrere il termine breve di impugnazione. Poiché la sentenza d'appello era stata pubblicata il 22 novembre 2019 e il ricorso era stato notificato il 27 gennaio 2020, il ricorso risultava comunque oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione. La Corte dichiara quindi l'improcedibilità del ricorso e dispone, altresì, il pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'intimato non si era costituito.
Norme richiamate
Norma posta a fondamento dell'opposizione all'esecuzione proposta dall'ente contro il precetto.
È la norma invocata dal ricorrente per sostenere l'applicabilità alla fattispecie anche delle rendite già riconosciute in precedenza; la Corte di merito aveva escluso l'efficacia retroattiva, ma la Cassazione non decide sul punto per improcedibilità del ricorso.
È richiamato quale fondamento del giudicato esterno invocato dal ricorrente; anche su questo motivo la Corte non entra nel merito per la definizione in rito del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale indicata come parametro dei motivi di violazione/falsa applicazione di legge.
art. 369, commi 1 e 2, n. 2 c.p.c.
La mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione comporta improcedibilità quando il ricorrente alleghi la notifica della decisione impugnata.
Richiamato per il termine lungo di impugnazione, rilevante quando la notificazione della sentenza non sia allegata o dimostrata.
Richiamato per il termine breve di impugnazione, che opera quando la notificazione della sentenza sia allegata o risulti dagli atti.
Richiamato come modalità di deposito della documentazione utile a dimostrare la tempestività dell'impugnazione.
Richiamato quale termine per il deposito della documentazione necessaria ai fini dell'ammissibilità/procedibilità del ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di improcedibilità del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di riferimento per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando il ricorrente per cassazione allega che la sentenza impugnata gli è stata notificata, egli deve depositare la copia autentica della decisione con la relata di notificazione entro i termini di legge; la sua omissione determina l'improcedibilità del ricorso.
- La verifica della tempestività dell'impugnazione dipende dalle allegazioni delle parti: se la notificazione della sentenza non è allegata, opera il termine lungo; se invece è allegata o risulta dagli atti, opera il termine breve e grava sul ricorrente l'onere documentale corrispondente.
- L'improcedibilità per mancato deposito della sentenza notificata prescinde dall'esame dei motivi di ricorso e impedisce alla Corte di pronunciarsi sulle censure di merito.
- Nel giudizio di cassazione, l'eventuale esistenza di un giudicato esterno invocato come motivo di ricorso resta assorbita quando il ricorso è dichiarato improcedibile per ragioni processuali preliminari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31092/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31093/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31094/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31095/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31096/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31098/2022 del 21/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →