Cassazione Civile, Ordinanza n. 29053/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale relativa all'esercizio 2004, l'Amministrazione finanziaria contestava a una società di commercio al dettaglio di articoli di ferramenta una maggiore percentuale di ricarico rispetto a quella dichiarata, emettendo un avviso di accertamento per IVA e IRAP e, per trasparenza, imputando il maggior reddito d'impresa ai due soci in proporzione alle quote di partecipazione. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti dei contribuenti, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo legittimo un accertamento analitico-induttivo basato sulla media ponderata delle vendite per categorie merceologiche omogenee e sulla specificazione dei volumi di vendita. In Cassazione i contribuenti proponevano tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'asserita inadeguatezza delle quantità di prodotto utilizzate per la media ponderata; 2) violazione dell'art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, perché gli avvisi sarebbero stati fondati su accertamento induttivo puro mentre la CTR avrebbe qualificato la ripresa come analitico-induttiva; 3) illogicità e carenza motivazionale sulla legittimità del metodo a campione e sulla determinazione del ricarico.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi primo e terzo perché, sotto la veste dell'omesso esame e della violazione di legge, miravano in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e denunciavano vizi motivazionali non più deducibili alla luce dell'art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché non denunciava specificamente un errore di sussunzione o interpretazione della norma, limitandosi a contrapporre la qualificazione dell'accertamento data dai contribuenti a quella fatta propria dalla CTR, senza riportare adeguatamente il contenuto essenziale degli avvisi di accertamento. In ogni caso, la Corte ha osservato che la CTR aveva correttamente applicato i principi di legittimità dell'accertamento del maggior ricarico mediante media ponderata, fondato su una classificazione ordinata delle merci e sui volumi di vendita. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
nella formulazione successiva alla sostituzione operata dal d.l. n. 83 del 2012
il sindacato di legittimità non consente più la censura di mere insufficienze, illogicità o carenze motivazionali, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge richiede una specifica denuncia di errore di interpretazione o di sussunzione, non essendo sufficiente contrapporre una diversa qualificazione del fatto
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base dell'accertamento analitico-induttivo ritenuto legittimo dalla CTR
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dai ricorrenti per sostenere che gli avvisi avrebbero invece riguardato un accertamento induttivo puro
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è consentito censurare la sentenza per mera illogicità, insufficienza o carenza motivazionale, ma solo denunciare l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti.
- La doglianza di violazione di legge è inammissibile quando si risolve in una critica alla valutazione del fatto o in una diversa lettura degli atti, senza indicare un concreto errore di interpretazione della norma o di sussunzione del fatto accertato.
- In tema di accertamento tributario del maggior reddito d'impresa, è legittimo il ricorso alla media ponderata del ricarico, purché il calcolo sia fondato su una classificazione ordinata delle merci in categorie omogenee e sulla considerazione dei relativi volumi di vendita, così da sostenere una presunzione grave, precisa e concordante.
- L'impugnazione per cassazione contro una qualificazione giuridica dell'accertamento fiscale deve confrontarsi specificamente con gli atti impositivi e con la ratio della decisione impugnata; in difetto di autosufficienza e specificità, il motivo è inammissibile.
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