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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33562/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (iscritta cassa)

La controversia

La controversia riguardava il trattamento previdenziale di una farmacista iscritta all'albo, che aveva agito per ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia oppure, in via subordinata, la restituzione dei contributi versati. Il tribunale aveva ritenuto legittimo il mutamento dei requisiti pensionistici operato dalla cassa di previdenza con regolamento ministeriale del 15 novembre 1994, escludendo però l'applicabilità alla posizione della professionista del regime transitorio e riconoscendo solo il diritto alla restituzione dei contributi. La corte d'appello, in parziale accoglimento dell'impugnazione dell'ente, aveva limitato la restituzione ai contributi versati fino al 2003, ritenendo che la domanda fosse stata proposta nel gennaio 2004 e che, alla data di presentazione, la professionista avesse già raggiunto l'età pensionabile allora prevista. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, nullità della sentenza per extrapetizione ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale si fosse pronunciata su una quantificazione non domandata e avesse disposto una consulenza tecnica d'ufficio non richiesta, condannando l'ente al pagamento di una somma non oggetto di specifica domanda; secondo, violazione degli artt. 1324, 1362 e 1363 c.c. e delle norme regolamentari interne dell'ente, per avere la corte d'appello interpretato la disciplina sulla restituzione dei contributi ancorandola alla normativa vigente al momento della domanda, criterio non previsto dal regolamento e incompatibile con la facoltà delle casse previdenziali di modificare i requisiti di accesso alla pensione, oltre che con la necessità della cessazione dall'albo.

La decisione

Prima della trattazione in camera di consiglio, l'ente ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla parte e dal difensore, dichiarando di non avere più interesse alla decisione. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese, poiché la controparte non aveva depositato difese scritte. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, osservando che la pronuncia di estinzione non equivale a rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del dedotto vizio di extrapetizione, cioè pronuncia oltre i limiti della domanda

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale vizio denunciato in cassazione per nullità della sentenza

  • artt. 1324, 1362 e 1363 c.c.

    invocati per censurare l'interpretazione della disciplina regolamentare previdenziale secondo i canoni ermeneutici contrattuali

  • art. 24 del Regolamento ENPAF approvato con nota ministeriale del 23.12.2003

    richiamato come disciplina della restituzione dei contributi versati non utili alla pensione

  • art. 8 del Regolamento ENPAF approvato con nota ministeriale del 9.11.2012

    richiamato come norma che ha elevato l'età pensionabile e che, secondo il ricorrente, sarebbe stata erroneamente utilizzata per valutare il diritto alla restituzione

  • artt. 390 e 391 c.p.c.

    richiamati come base della declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    esclusa la sua applicazione perché la decisione è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso depositata prima della decisione determina l'estinzione del giudizio di cassazione, con conseguente arresto del processo senza esame dei motivi.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • In sede di legittimità, la doglianza di extrapetizione presuppone che il giudice di merito abbia pronunciato su una domanda o su un petitum diverso da quello devoluto; la mera diversa quantificazione, se non oggetto della sentenza per effetto dell'estinzione, resta comunque non scrutinata.
  • Le censure sulla corretta interpretazione di un regolamento previdenziale possono essere prospettate richiamando i canoni ermeneutici delle norme contrattuali, ma la Corte non si pronuncia sul merito quando interviene la rinuncia all'impugnazione.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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