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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33522/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione del Tribunale di respingere l'opposizione all'ordinanza che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a un lavoratore il 24 settembre 2020, con applicazione delle conseguenze di cui all'art. 18, comma 4, St. Lav. I motivi di ricorso sono stati articolati in tre censure, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico. Successivamente le parti hanno depositato memoria congiunta dichiarando di voler abbandonare il giudizio, perché intervenuto un accordo definitorio di ogni questione tra loro, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso, perché ha preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti e della conseguente cessazione dell'interesse alla decisione. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e disposto la compensazione delle spese. Ha inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, richiamando il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata per effetto dell'accordo negoziale.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, L. 300/1970

    richiamato come base delle conseguenze applicate dal giudice di merito in relazione alla dichiarata illegittimità del licenziamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte afferma che, in presenza dell'accordo definitorio e del venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato solo come parametro dell'ulteriore importo dovuto per il ricorso, che però non è dovuto nel caso deciso.

Massime di principio

  • Quando le parti, nel corso del giudizio di cassazione, raggiungono un accordo definitorio che copre ogni questione controversa, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere senza decidere sui motivi di ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere comporta il venir meno dell'efficacia pratica della sentenza impugnata in forza dell'accordo negoziale intervenuto tra le parti.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere determinata da un accordo transattivo, le spese possono essere compensate e non sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiGiudicato

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