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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33515/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La società datrice di lavoro ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva rigettato il suo appello contro la decisione del Tribunale, il quale a sua volta aveva respinto l'opposizione all'ordinanza che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore in data 12 marzo 2019, con applicazione delle conseguenze di cui all'art. 18, comma 4, St. lav. Il ricorso era articolato in quattro motivi, ma prima della decisione le parti hanno depositato memoria congiunta dichiarando di voler abbandonare il giudizio, avendo raggiunto un accordo definitorio di ogni questione e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con spese compensate.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi del ricorso nel merito perché ha preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti e, in conformità alla loro richiesta, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese e ha rilevato che, per effetto dell'accordo negoziale, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, St. lav.

    richiamato solo per descrivere le conseguenze applicate in sede di merito all'illegittimità del licenziamento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte afferma che, in caso di cessazione della materia del contendere per accordo negoziale, non sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso

  • Cass. SS.UU. n. 8980/2018

    richiamata a sostegno del principio secondo cui l'accordo negoziale tra le parti fa venir meno l'efficacia della sentenza impugnata

  • Cass. n. 24632/2019

    richiamata a sostegno del medesimo principio

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di legittimità, le parti raggiungono un accordo definitorio della controversia e ne chiedono la declaratoria, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere senza decidere i motivi di ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere comporta che la sentenza impugnata perde efficacia in conseguenza dell'accordo negoziale intervenuto tra le parti.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere per accordo delle parti, le spese possono essere compensate e non è dovuto l'ulteriore importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiGiudicato

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