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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33513/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

La controversia

Un soggetto aveva presentato domanda all'INPS per ottenere l'assegno sociale; l'istituto aveva respinto la domanda per difetto dello stato di bisogno. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda, valorizzando la dichiarazione di sufficienza economica resa in sede di separazione consensuale come indice di presunzione di mezzi sufficienti, ma anche la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente e dell'ex coniuge tenuto al mantenimento. La corte d'appello, accogliendo il gravame dell'INPS, aveva invece negato il diritto ritenendo decisiva la dichiarazione di indipendenza economica e la rinuncia all'assegno di mantenimento verso l'ex coniuge, nonché la mancata prova dell'incapienza patrimoniale di quest'ultimo, come se ciò rivelasse la volontà di trasferire sull'ente pubblico un obbligo di mantenimento altrui. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 3, comma 6, della l. n. 335/1995, sostenendo che la corte territoriale aveva introdotto un requisito ulteriore, non previsto dalla norma, escludendo aprioristicamente lo stato di bisogno solo perché il richiedente non aveva richiesto l'assegno di mantenimento al coniuge separato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, ai fini dell'assegno sociale, l'unico requisito rilevante è lo stato di bisogno effettivo, desumibile dall'assenza o insufficienza dei redditi entro la soglia di legge; sono invece irrilevanti altri indici di autosufficienza economica o redditi solo potenziali, compresa la mancata richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato. Ha inoltre escluso che la mancanza di uno stato di bisogno incolpevole sia condizione legittimante e ha richiamato il principio secondo cui il sistema costituzionale di sicurezza sociale non subordina in generale l'intervento pubblico alla previa inesistenza di soggetti obbligati al mantenimento. La sentenza d'appello è stata dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso per nuovo esame del merito e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 6, l. n. 335/1995

    unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare

    l'assegno sociale spetta quando vi sia effettivo stato di bisogno, desunto dall'assenza o insufficienza di redditi sotto la soglia di legge; non possono essere introdotti requisiti ulteriori come la previa richiesta di mantenimento al coniuge separato.

Massime di principio

  • Per l'accesso all'assegno sociale, il presupposto decisivo è lo stato di bisogno effettivo e oggettivo, verificato in base ai redditi effettivamente percepiti e al limite legale, non già in base a valutazioni soggettive sulla meritevolezza o sull'incolpevolezza della condizione economica.
  • La mancata richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato non equivale, di per sé, all'assenza dello stato di bisogno e non può essere utilizzata come causa automatica di esclusione della prestazione assistenziale.
  • Non è consentito al giudice introdurre, per via interpretativa, requisiti preclusivi dell'assegno sociale non previsti dalla legge, come l'obbligo di preventivo esperimento di pretese verso obbligati privati al mantenimento.
  • Nel sistema della sicurezza sociale, l'intervento pubblico in favore del bisognoso non è subordinato in via generale alla previa inesistenza di soggetti privati obbligati al mantenimento o agli alimenti, dovendosi guardare alla situazione reddituale e patrimoniale concreta del richiedente.

Come è indicizzato

MateriePensioni
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