Cassazione Civile, Ordinanza n. 33532/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte dell'INPS, della domanda di assegno sociale presentata da una persona separata dal coniuge, sul presupposto della mancanza dello stato di bisogno, anche perché non erano state chiarite le condizioni economiche della separazione e si dovevano considerare eventuali redditi di mantenimento conseguibili. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo sufficiente, per il diritto alla prestazione, la sola esistenza di un reddito inferiore alla soglia legale nell'anno di riferimento. La corte d'appello, invece, ha accolto il gravame dell'INPS e ha escluso il diritto alla prestazione perché ha ritenuto che lo stato di bisogno dovesse essere effettivo e non fittizio, accertando in concreto un comportamento fraudolento finalizzato a far apparire un bisogno inesistente. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto tre censure: violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la corte territoriale avrebbe esaminato la pretesa fraudolenza oltre i limiti del motivo di appello; violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio motivazionale per avere valorizzato un documento prodotto solo in appello senza pronunciarsi sulla sua ammissibilità; violazione dell'art. 3, commi 6 e 7, l. n. 335 del 1995, per avere la corte d'appello introdotto requisiti ulteriori rispetto a quelli di legge per l'assegno sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'accertamento sulla condotta fraudolenta era compreso nel tema del giudizio, in quanto funzionale a verificare l'effettività dello stato di bisogno richiesto per l'assegno sociale, e poteva essere svolto anche d'ufficio ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile, perché diretto a contestare un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, e in parte inammissibile per difetto di decisività, essendo stati indicati dalla corte territoriale altri elementi autonomi a sostegno dell'intento fraudolento. Ha infine rigettato il terzo motivo, chiarendo che l'assegno sociale richiede sì il solo stato di bisogno effettivo desumibile dall'assenza o insufficienza di redditi, ma tale requisito non può essere ritenuto sussistente quando il bisogno sia solo apparente e preordinato fraudolentemente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di ultrapetizione è stata respinta perché l'accertamento della fraudolenza rientrava nel thema decidendum relativo ai presupposti effettivi dello stato di bisogno.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro per le censure di violazione di legge, ma i motivi sono stati ritenuti infondati.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di cassazione non può riesaminare liberamente il fatto; nella specie il vizio non è stato ravvisato nei limiti consentiti.
Richiamato per affermare i poteri officiosi del giudice del lavoro nell'accertamento dei presupposti della prestazione.
Richiamato, insieme all'art. 421 c.p.c., quale fondamento dei poteri officiosi anche in appello.
art. 3, commi 6 e 7, l. n. 335 del 1995
L'assegno sociale presuppone uno stato di bisogno effettivo, desumibile da assenza o insufficienza di redditi; non sono però ammissibili situazioni di bisogno solo apparente e fraudolentemente create.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per il riconoscimento dell'assegno sociale non è sufficiente il mero dato formale del reddito inferiore alla soglia legale, occorrendo uno stato di bisogno effettivo e non meramente apparente.
- Il giudice può accertare anche d'ufficio, nei limiti dei poteri istruttori propri del rito del lavoro, elementi sintomatici di una simulazione o fraudolenta rappresentazione dello stato di bisogno.
- In cassazione non è sindacabile la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito se sorretta da motivazione nei limiti di legge e se la censura mira in sostanza a una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Un motivo di ricorso è privo di decisività quando l'elemento contestato non sia l'unico fondamento della decisione di merito, la quale poggi anche su ulteriori indici autonomamente significativi.
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