Cassazione Civile, Ordinanza n. 33536/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla sospensione dell'assegno sociale disposta dall'INPS per asserito difetto dello stato di bisogno. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di ripristino del beneficio; la Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che lo stato di bisogno dovesse essere valutato alla luce della concreta situazione economica complessiva della richiedente e che, nel caso concreto, vari elementi deponevano per una presunzione di autosufficienza economica: la rinuncia all'assegno di mantenimento in sede di separazione, l'esistenza di redditi propri del coniuge/ex coniuge, la ripristinata convivenza e, soprattutto, il valore economico del vitto e dell'alloggio offerti dall'ex marito, da considerare tra i redditi di qualsiasi natura rilevanti ai fini dell'assegno sociale. Con il ricorso per cassazione la beneficiaria ha denunciato la violazione dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995, sostenendo in sintesi che: non possa negarsi l'assegno sociale per la mera presenza di qualunque utilità patrimoniale, neppure se costituita da vitto e alloggio spontaneamente offerti o da redditi solo potenziali; la dichiarazione di autosufficienza economica resa in sede di separazione e la mancata richiesta di assegno di mantenimento non equivalgano a prova presuntiva di redditi sopra soglia; non possa inoltre affermarsi un dovere di solidarietà familiare prevalente rispetto alla funzione soltanto accessoria dell'assegno sociale a carico della collettività.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi, esaminati congiuntamente, miravano in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale sulla insussistenza dello stato di bisogno. Tale accertamento era fondato su plurimi elementi valutati dal giudice di merito e, tra questi, in modo specifico e autonomamente sufficiente, sul controvalore del vitto e dell'alloggio offerti dall'ex marito. La ricorrente si è limitata a esprimere un dissenso sulla valutazione del merito, senza indicare un vizio idoneo a sovvertire la decisione impugnata. Conseguentemente, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 3, comma 6, L. n. 335/1995
L'assegno sociale presuppone la mancanza di mezzi sufficienti; la valutazione dello stato di bisogno va compiuta considerando la concreta situazione economica del richiedente, anche alla luce di utilità economiche diverse dal reddito monetario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- In tema di assegno sociale, lo stato di bisogno non si accerta in astratto, ma attraverso una valutazione complessiva e concreta della situazione economica del richiedente, potendo rilevare anche utilità in natura o altre forme di sostegno economico non immediatamente monetizzate.
- Se la decisione di merito fonda il diniego o la revoca della prestazione su un apprezzamento fattuale sorretto da plurimi elementi, il ricorso per cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura del merito, ma deve individuare un vero vizio di legittimità.
- Quando una ratio decidendi autonoma è da sola sufficiente a sorreggere la decisione impugnata, la censura che non la colpisca specificamente non è idonea a determinare la cassazione della sentenza.
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