Cassazione Civile, Ordinanza n. 33539/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine da un rapporto di lavoro collegato a un trasferimento di ramo d’azienda: il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 43.819,30 a titolo di retribuzioni relative a 14 mensilità successive al 1.12.2019, in forza di una precedente sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato la nullità della cessione del ramo d’azienda a una società terza. La Corte d’appello di Milano aveva respinto l’appello della società datrice di lavoro avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione a quel decreto ingiuntivo. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, ma successivamente ha notificato atto di rinuncia al ricorso con richiesta di spese compensate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto rituale e processualmente efficace la rinuncia al ricorso, richiamando gli artt. 390 e 391 c.p.c.: la rinuncia, essendo atto unilaterale notificato e sottoscritto da difensore munito di procura speciale, produce l’effetto estintivo del giudizio anche senza accettazione della controparte. Poiché non vi era adesione del controricorrente, le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte rinunciante secondo il principio di causalità, con liquidazione in dispositivo e distrazione in favore dei difensori antistatari. La Corte ha inoltre escluso la statuizione sull’ulteriore contributo unificato, non ricorrendone i presupposti processuali.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso è valida se formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto da difensore munito di procura speciale alla rinuncia, e notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia produce l'effetto estintivo del giudizio di cassazione; in mancanza di accettazione della controparte, il giudice regola le spese secondo il principio di causalità e può porle a carico del rinunciante.
art. 391 c.p.c., comma 4
La condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o tramite difensore munito di mandato speciale.
art. 391 c.p.c., comma 2
In assenza di accettazione della rinuncia, la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare alle spese la parte che ha dato causa al processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non viene applicato l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché non sussistono i relativi presupposti processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è un atto unilaterale recettizio: per produrre l'effetto estintivo non richiede l'accettazione della controparte, ma solo la rituale notificazione o comunicazione alle parti costituite.
- La rinuncia è efficace solo se proviene da difensore munito di procura speciale alla rinuncia e sia formulata in modo univoco e abdicativo.
- In caso di rinuncia non accettata, le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio di causalità e gravano sul rinunciante.
- L'effetto della rinuncia è il passaggio in giudicato della decisione impugnata e il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione.
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