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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12471/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dal fallimento della società venditrice contro la società acquirente di un opificio industriale, ceduto con contratto di compravendita del 12 marzo 2008 per un prezzo ritenuto inferiore al valore di mercato. Il Tribunale aveva dichiarato inefficace l'atto ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1, l.fall., ritenendo provata sia la sproporzione tra prezzo e valore del bene, sia la conoscenza, da parte dell'acquirente, dello stato di insolvenza della venditrice. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, valorizzando la CTU sul valore dell'immobile, i dati di bilancio della venditrice e circostanze indiziarie come la vicinanza delle sedi sociali e il pagamento di parte del prezzo direttamente alla banca ipotecaria. In cassazione l'acquirente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per errore di percezione della documentazione e violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse attribuito erroneamente una planimetria a un contratto di locazione diverso, con conseguente sopravvalutazione del capannone e del valore dell'immobile; 2) anomalia motivazionale e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte ritenuto irrilevanti le correzioni proposte sul costo di costruzione pur riconoscendone la fondatezza; 3) violazione dell'art. 67 l.fall. e degli artt. 115, 116, 2697, 2727 e 2729 c.c., perché la scientia decoctionis sarebbe stata desunta in modo illogico dalla vicinanza delle sedi e dal pagamento diretto alla banca; 4) violazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c., per il mancato esame di mezzi istruttori richiesti in primo grado. Il fallimento ha resistito con controricorso e ha anche eccepito la nullità della procura speciale per la trasformazione societaria, eccezione rigettata dalla Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha preliminarmente escluso la nullità della procura speciale, rilevando che la trasformazione da s.n.c. a s.r.l. non estingue il soggetto ma integra una vicenda meramente evolutiva e modificativa, con continuità dei rapporti sostanziali e processuali. Nel merito, ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti, sotto la veste di errori di percezione e anomalia motivazionale, a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio e della CTU: un simile travisamento della prova, quando non coincida con una mera svista percettiva, è rimedio eventualmente da far valere con revocazione per errore di fatto oppure resta insindacabile in cassazione se richiede una nuova valutazione del merito. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché si limitava a contestare la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito sul requisito soggettivo della scientia decoctionis. Il quarto motivo è stato assorbito dall'inammissibilità dei primi due. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, n. 1, l.fall.

    Per l'azione revocatoria fallimentare occorre la sussistenza sia del presupposto oggettivo della sproporzione sia del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza; la loro valutazione di merito, se congruamente motivata, non è riesaminabile in cassazione come terzo grado di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente di trasformare il giudizio di legittimità in una nuova valutazione del compendio probatorio; il travisamento della prova, quando non sia una mera svista percettiva, non è censurabile nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza non può essere usata per contestare la diversa ponderazione delle prove operata dal giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo se manca sotto il minimo costituzionale; qui la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata adeguata e plurima.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per dedurre un vizio motivazionale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una diversa lettura del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sulla scientia decoctionis, ma la Corte ha ritenuto la doglianza meramente fattuale e non idonea a superare la motivazione di merito.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni; la Corte ha implicitamente confermato che il giudice di merito può fondare la conclusione su indizi ritenuti gravi, precisi e concordanti.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per contestare la prova presuntiva della conoscenza dell'insolvenza; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché rivolto alla rivalutazione delle circostanze indiziarie.

  • art. 345 c.p.c.

    La doglianza relativa ai mezzi istruttori è stata assorbita, poiché fondata sull'assunto delle censure di merito dichiarate inammissibili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando consista in una svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nel giudizio di revocazione per errore di fatto, non nel ricorso per cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre nullità della sentenza, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché tendeva a una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale può essere dedotto solo nei limiti consentiti dall'attuale paradigma, non per ottenere una nuova ricostruzione del fatto.

Massime di principio

  • Il travisamento della prova non può essere usato in cassazione per ottenere una nuova lettura del materiale istruttorio: se si tratta di una mera svista percettiva, il rimedio è la revocazione per errore di fatto; se invece la censura investe la valutazione logica delle risultanze, essa resta riservata al giudice di merito.
  • La deduzione di un vizio motivazionale è inammissibile quando, sotto la veste dell'art. 360 c.p.c., mira in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione del fatto compiuta dalla sentenza impugnata.
  • Nell'azione revocatoria fallimentare, la prova della scientia decoctionis può essere desunta dal giudice di merito anche attraverso indizi e circostanze fattuali, purché la motivazione sia congrua e non apparente; tale valutazione non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione consentito.
  • La trasformazione societaria non estingue il soggetto giuridico e non fa venir meno la continuità dei rapporti processuali; l'indicazione in ricorso della denominazione anteriore o posteriore alla trasformazione non determina nullità se la parte è identificabile senza incertezza.
  • Quando il giudice di merito fonda la stima di un bene su una pluralità di criteri e riscontri oggettivi, la contestazione di singoli dati tecnici della CTU non è sufficiente a integrare un vizio di legittimità se richiede una rivalutazione complessiva del merito.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioniAmministratori
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileSocietario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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