Cassazione Civile, Ordinanza n. 15357/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c. Ha inoltre escluso la condanna del ricorrente alle spese di legittimità, ravvisando giusti motivi nella sopravvenuta disciplina normativa che recepiva l'impostazione già seguita nelle decisioni di merito. È stato escluso anche il raddoppio del contributo unificato, in considerazione dell'esito del giudizio.
Esito
Favorevole al resistente (pensionata)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che la Corte d'appello di Trento aveva confermato la decisione di primo grado che riconosceva alla lavoratrice il diritto a far computare integralmente, ai fini del calcolo della pensione, i periodi di lavoro svolti con contratto part-time verticale. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza, articolando due motivi di censura, ma nel corso del giudizio di legittimità ha poi depositato memoria con allegata rinuncia al ricorso, notificata alla controparte. La parte resistente ha depositato controricorso. La rinuncia è stata determinata dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma 350, l. n. 178/2020, che ha introdotto una disciplina del computo dei periodi di part-time verticale sostanzialmente conforme a quella adottata dai giudici di merito.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, poiché fa venir meno l'interesse a coltivare l'impugnazione.
La Corte richiama la regola generale della condanna del rinunciante alle spese, precisando che la deroga è ammissibile solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento.
art. 1, comma 350, l. n. 178/2020
La nuova disciplina sul computo ai fini contributivi dei periodi di part-time verticale è considerata sostanzialmente analoga alla soluzione accolta dai giudici di merito, costituendo giusto motivo per non porre le spese a carico del rinunciante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di estinzione del processo per rinuncia non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche se l'altra parte non la accetta, poiché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse alla decisione.
- In caso di rinuncia al ricorso, la regola è la condanna del rinunciante al rimborso delle spese, ma il giudice può escluderla quando ricorrano giusti motivi specificamente apprezzabili.
- Se la rinuncia al ricorso è indotta da una sopravvenuta disciplina legislativa che recepisce l'impostazione seguita nella sentenza impugnata, ciò può integrare un giusto motivo per compensare o escludere le spese.
- L'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia esclude il raddoppio del contributo unificato.
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