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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47191/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione con unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per presunta errata applicazione della misura di sicurezza della confisca del denaro. Il ricorrente censura la mancata o insufficiente motivazione in ordine ai presupposti per l'applicazione della confisca di euro 550.010,00 disposta insieme alla pena concordata per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (hashish, gr. 347,389).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la confisca sia stata disposta correttamente nei termini dell'art. 240-bis cod. pen. (richiamato dall'art. 85-bis del d.P.R. 309/1990) e che la motivazione resa dal Tribunale di Torino sia adeguata: il giudice di merito ha documentato la sproporzione tra la somma rinvenuta e le condizioni economiche dell'imputato richiamando le dichiarazioni dei dipendenti della tabaccheria e l'abitudine del ricorrente a versare giornalmente la cassa in banca. La Corte ha inoltre ricordato i limiti di ammissibilità del ricorso in caso di patteggiamento quando la misura non risulti oggetto dell'accordo; nella fattispecie la censura doveva essere proposta per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., ma la motivazione è risultata sufficiente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, e art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309

    Norme che disciplinano il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e le connesse aggravanti; sono le disposizioni in base alle quali è stata disposta la condanna penale.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma speciale di confisca che consente l'ablazione di somme/beni per sproporzione rispetto al patrimonio o allo stile di vita, senza necessità di provarne il collegamento quale profitto diretto del reato.

  • art. 240 cod. pen.

    Regime generale della confisca da reato; la Corte ha osservato che non era applicabile la confisca ex art. 240 poiché il denaro non era contestato come profitto di una cessione.

  • art. 85-bis d.P.R. 309/1990

    Previsione che rinvia all'applicazione dell'art. 240-bis nel contesto dei delitti in materia di stupefacenti (modificata/attuata dal d.lgs. 1/3/2018 n.21).

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limite di cassabilità delle sentenze di patteggiamento: quando la misura di sicurezza è frutto dell'accordo tra le parti, il ricorso per cassazione è più limitato; se la misura non è stata oggetto di accordo, la censura è rimessa alla disciplina generale del vizio di motivazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di impugnazione per cassazione, fra cui rientra la carenza o insufficienza della motivazione quando la confisca non è parte dell'accordo di patteggiamento.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Principio costituzionale richiamato in giurisprudenza secondo cui l'illegittimità di una misura di sicurezza rileva come violazione di legge; da ciò la rilevanza della motivazione circa la confisca.

  • d.lgs. 1 marzo 2018, n.21

    Intervento normativo che ha introdotto il richiamo all'art. 240-bis nel settore degli stupefacenti (modificando il precedente quadro normativo).

  • d.l. 8 giugno 1992, n.306 conv. nella L. 7 agosto 1992, n.356 (art.12-sexies)

    Precedente disciplina in materia di confisca speciale, ora sostituita o richiamata nella nuova formulazione normativa; la Corte richiama la continuità di principio tra le norme.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento, se la confisca non è stata concordata tra le parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.); non è cioè automatico un canale straordinario diverso.
  • La confisca ex art. 240-bis cod. pen. può essere disposta anche in assenza di prova che il denaro sia profitto diretto del reato: rileva la sproporzione rispetto al reddito, allo stile di vita o all'attività economica e l'assenza di giustificazioni credibili.
  • Il giudice che dispone la confisca deve motivare specificamente perché non ritiene attendibili le giustificazioni fornite in ordine alla provenienza del denaro e deve indicare la sproporzione tra patrimonio e reddito/attività dell'imputato; la mancanza di tale motivazione può costituire motivo utile in cassazione.
  • Elementi probatori di contorno (dichiarazioni di terzi, abitudini di versamento in banca, incongruenze rispetto al reddito dichiarato) possono legittimare la confisca se il giudice li valuta e li argomenta.
  • Se la motivazione è adeguata e mostra la sproporzione e l'incredibilità delle giustificazioni, la Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso e confermare la confisca; al contrario, motivazione meramente formale o assente può indurre alla riforma.
  • La conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, come sanzione equitativamente fissata.

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