Cassazione Penale, Ordinanza n. 11652/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità. La decisione di merito è rimasta quindi ferma, sia quanto al diniego delle attenuanti generiche, sia quanto al diniego della sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione a due capi della decisione di appello: il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il diniego della sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità. Sosteneva, in sostanza, che la corte territoriale non avesse adeguatamente considerato elementi favorevoli alla riduzione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e privi di specificità, osservando che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale valorizzava i precedenti penali dell'imputato per delitti della stessa specie e la gravità del fatto, desunta dalle modalità di realizzazione e dal numero delle cessioni. Quanto alla sostituzione della pena, la Corte ha ritenuto corretto il diniego fondato sulla personalità negativa del condannato e sulle pregresse condanne, incompatibili con un giudizio prognostico favorevole sul rispetto delle prescrizioni connesse alla misura sostitutiva.
Norme richiamate
I criteri di commisurazione della pena e la valutazione della personalità del reo rilevano anche ai fini del giudizio sulla concedibilità delle pene sostitutive e della loro eventuale esclusione.
art. 56-ter l. n. 689 del 1981
La sostituzione con il lavoro di pubblica utilità presuppone un giudizio positivo sul rispetto delle prescrizioni che accompagnano la misura.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le pregresse condanne richiamate riguardano reati della stessa specie, valorizzati ai fini del diniego delle attenuanti generiche e della valutazione negativa della personalità.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi elementi ritenuti decisivi, come i precedenti penali specifici e la gravità concreta del fatto; non è necessario confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa.
- Il controllo di legittimità sul diniego delle attenuanti generiche è limitato alla presenza di una motivazione logica, coerente e giuridicamente corretta, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- La sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva o con il lavoro di pubblica utilità è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, da compiersi alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., considerando modalità del fatto e personalità del condannato.
- Il giudizio prognostico favorevole necessario per la concessione della misura sostitutiva può essere negato quando i precedenti specifici e la personalità negativa dell'imputato facciano escludere il rispetto delle prescrizioni imposte dalla misura.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono assertivi, privi di specificità e non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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