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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11642/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Ha dedotto: 1) violazione di legge e vizi di motivazione sulla sussistenza del reato, sostenendo che la decisione si era fondata essenzialmente sul solo dato quantitativo della marijuana sequestrata, senza valorizzare l'assenza di elementi concreti di attività di spaccio; 2) violazione di legge e vizi di motivazione sul mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, osservando che tale qualificazione era stata riconosciuta anche in casi con quantitativi superiori; 3) violazione di legge e vizi di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., richiamando la giovane età, l'incensuratezza e la risalenza temporale dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati e generici il primo e il secondo motivo, perché non specifici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato plurimi indici della destinazione a spaccio: il sequestro di 205 grammi di marijuana con principio attivo THC del 7,31%, la ricavabilità di 589 dosi medie singole, l'assenza di registrazione al SERT, e il rinvenimento in casa della strumentazione per il confezionamento delle dosi. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, rilevando che il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato con riferimento al quantitativo della droga, al numero di dosi ricavabili e ai precedenti penali risultanti dal casellario. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La qualificazione del fatto come lieve non può essere desunta dal solo dato quantitativo, ma richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici oggettivi e soggettivi del caso concreto.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice indica gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario confutare singolarmente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. 309/1990

    Il superamento del limite tabellare non è di per sé prova decisiva della destinazione allo spaccio, ma può concorrere con altri elementi probatori.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico, pertinente e criticamente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata; censure assertive o meramente riproduttive di doglianze già disattese sono inammissibili.
  • In materia di stupefacenti, la destinazione della sostanza allo spaccio va accertata sulla base di una valutazione complessiva di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto; il solo dato quantitativo non è decisivo, ma può concorrere con altri elementi, quali modalità di detenzione, attrezzatura per il confezionamento e assenza di indici di consumo personale.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non può essere riconosciuta sulla base di un mero raffronto statistico con altri casi o del solo quantitativo sequestrato, dovendosi valutare l'intero quadro indiziario e la concreta offensività della condotta.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi, anche valorizzando precedenti penali o negativi indici del fatto, senza necessità di esaminare analiticamente tutte le circostanze favorevoli dedotte dalla difesa.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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