Cassazione Penale, Ordinanza n. 11644/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 186, comma 2, lett. c), cod. strada e 379, comma 8, reg. esec. cod. strada, oltre agli artt. 192 e 533 c.p.p. e all'art. 27, comma 2, Cost., sostenendo che mancasse la prova dell'attendibilità dell'etilometro e della sua omologazione/revisione periodica, con conseguente illegittimità dell'attribuzione all'imputato dell'onere di dimostrare il cattivo funzionamento dell'apparecchio; 2) violazione dell'art. 131-bis c.p., contestando il diniego della particolare tenuità del fatto, poiché la Corte territoriale avrebbe valorizzato solo il tasso alcolemico senza considerare tutte le circostanze concrete; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena, ritenuta irragionevole in base alle modalità della condotta e alla personalità dell'imputato. Con memoria difensiva è stata insistita l'accoglienza dei motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero, in sostanza, ripetitivi di censure già esaminate e disattese dalla Corte di appello, senza una critica specifica alla motivazione impugnata. Ha inoltre affermato che non è deducibile in cassazione la violazione diretta della Costituzione, né può essere veicolata, tramite l'art. 192 c.p.p. o la doglianza motivazionale, una contestazione del merito della valutazione probatoria. Quanto all'etilometro, ha richiamato l'orientamento secondo cui l'accusa deve provare omologazione e verifiche periodiche, ma l'imputato deve allegare specificamente il cattivo funzionamento dell'apparecchio, onere non assolto nel caso concreto. Ha ritenuto corretta la valutazione di insussistenza della particolare tenuità, in ragione dell'elevato tasso alcolemico, prossimo alla soglia più grave e desunto anche dall'orario del controllo, e ha giudicato adeguata la motivazione sulla pena. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada
Norma incriminatrice richiamata per la guida in stato di ebbrezza; la Corte la usa come riferimento della soglia alcolemica più grave, rispetto alla quale il tasso accertato risultava prossimo o persino superiore nella prima prova.
art. 379, comma 8, reg. esec. cod. strada
Richiamato per affermare che omologazione e verifiche periodiche dell'etilometro sono previste dalla disciplina regolamentare; ciò distingue l'etilometro dall'autovelox.
art. 192 c.p.p.
La sua violazione non può essere utilizzata per contestare in cassazione l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova, quando in sostanza si mira a criticare la motivazione.
art. 533 c.p.p.
Richiamato nel motivo del ricorso come parametro della condanna oltre ogni ragionevole dubbio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per improprio veicolo argomentativo.
art. 27, comma 2, Cost.
La Corte ribadisce che la deduzione della violazione di norme costituzionali non è motivo di ricorso per cassazione, potendo al più fondare una questione di legittimità costituzionale.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le circostanze concrete ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.; nel caso concreto è stata esclusa per l'elevato tasso alcolemico e le circostanze del controllo.
art. 133, comma 1, c.p.
Usato come criterio per il giudizio di tenuità del fatto e per la commisurazione della pena.
art. 606 c.p.p.
La Corte richiama i limiti di deducibilità dei motivi di ricorso per cassazione, distinguendo tra vizi di motivazione e violazioni di legge processuale.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria per l'inammissibilità, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità non ravvisata.
art. 125 c.p.p.
Richiamato nel percorso argomentativo per escludere che i vizi motivazionali possano essere trasformati in violazioni processuali.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
Norma sulla motivazione della sentenza richiamata nel ragionamento delle Sezioni Unite per delimitare i vizi deducibili in cassazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito dedurre direttamente la violazione della Costituzione; una simile doglianza può semmai fondare una questione di legittimità costituzionale, se ritualmente proposta.
- La violazione dell'art. 192 c.p.p. non può essere usata come scorciatoia per censurare l'apprezzamento del materiale probatorio o la motivazione della sentenza: i vizi motivazionali restano soggetti ai limiti propri dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
- In tema di guida in stato di ebbrezza, l'accusa deve provare l'omologazione e le verifiche periodiche dell'etilometro; tuttavia, una volta accertata la regolarità dell'apparecchio, l'imputato che ne contesti l'esito deve allegare specificamente il cattivo funzionamento dello strumento.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva delle concrete modalità del fatto, del grado di colpevolezza e dell'entità del pericolo o del danno, potendo il giudice valorizzare gli elementi ritenuti davvero significativi senza dover esaminare analiticamente ogni dato potenzialmente rilevante.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando dia conto degli elementi essenziali utilizzati per la dosimetria e non risulti manifestamente illogica; non è necessario un esame analitico di tutte le deduzioni difensive, se il trattamento sanzionatorio è coerente con i parametri considerati.
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