Cassazione Penale, Ordinanza n. 11646/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli, lamentando come unico motivo l'erronea applicazione della legge penale nella parte in cui il giudice di merito avrebbe escluso la qualificazione del fatto nella fattispecie meno grave di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe fondato il diniego della fattispecie lieve solo sulla diversa tipologia delle sostanze stupefacenti detenute, senza considerare l'effettiva capacità drogante dello stupefacente e senza svolgere una valutazione complessiva degli elementi del caso concreto. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è privo di specificità, assertivo e non critico rispetto alla motivazione impugnata, oltre a risultare generico e non accompagnato da adeguata indicazione delle ragioni di diritto e dei dati fattuali posti a fondamento della censura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse manifestamente infondato per assoluta mancanza di specificità e pertinenza censoria, perché non confrontava in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata e riproponeva censure già esaminate e disattese in merito alla mancata riconduzione del fatto all'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie lieve richiede una valutazione complessiva degli elementi del fatto; nel caso concreto la censura sulla sua esclusione è stata ritenuta generica e non specifica.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna del ricorrente alle spese processuali consegue quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, pertinente e confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure generiche o assertive è inidonea.
- La contestazione dell'esclusione della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti richiede l'indicazione concreta degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche che renderebbero erronea la valutazione del giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assente la colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11634/2025 del 24/03/2025
- ordinanza_penale · 24 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11642/2025 del 24/03/2025
- ordinanza_penale · 24 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11643/2025 del 24/03/2025
- ordinanza_penale · 24 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11644/2025 del 24/03/2025
- ordinanza_penale · 24 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11645/2025 del 24/03/2025
- ordinanza_penale · 24 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11647/2025 del 24/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →