Cassazione Penale, Ordinanza n. 11643/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la responsabilità di due imputati per una vicenda di stupefacenti, ritenendo non applicabile l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Uno dei ricorrenti ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della fattispecie lieve, valorizzando l'assenza di inserimento in una rete organizzativa, l'assenza di abitualità, l'incensuratezza e la mancanza di rapporti con il mercato dello spaccio. L'altro ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, difetto di motivazione sulla responsabilità penale, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente svalutato una chat WhatsApp rinvenuta sul telefono sequestrato, dalla quale sarebbe emerso che egli era stato soltanto contattato per accompagnare gli altri due soggetti dietro compenso di 120 euro; con un secondo motivo ha riproposto il vizio motivazionale sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73 d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze fossero sostanzialmente riproduttive di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre escluso che i ricorsi sollecitassero una verifica di legittimità, rilevando che chiedevano in realtà una nuova valutazione del fatto e delle prove. Conseguentemente, ai ricorrenti sono state poste a carico le spese processuali e la sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
L'ipotesi lieve va esclusa o riconosciuta sulla base di una valutazione complessiva di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto; il solo dato quantitativo dello stupefacente non è decisivo, ma può concorrere con altri elementi a fondare la destinazione allo spaccio.
La fattispecie di base in materia di stupefacenti può essere oggetto di censura in cassazione solo con motivi specifici e con effettivo confronto con la motivazione di merito.
art. 73-bis, comma primo, lett. a), d.P.R. 309/1990
Il superamento dei limiti tabellari non determina, da solo, una presunzione assoluta di destinazione non personale della droga.
In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese processuali può aggiungersi la sanzione pecuniaria, ove non risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Richiamato solo indirettamente nella logica di valutazione della prova, nel senso della necessità di una lettura complessiva e non atomistica degli elementi indiziari.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre, in modo generico, le stesse censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una critica analitica della motivazione impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove, poiché ciò trasformerebbe il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
- In materia di stupefacenti, la qualificazione del fatto come di lieve entità richiede una valutazione globale di tutte le circostanze del caso; il quantitativo di droga, da solo, non fonda né esclude automaticamente l'ipotesi lieve, ma assume rilievo insieme agli altri dati fattuali.
- La destinazione della sostanza a uso non personale o allo spaccio può essere desunta da un quadro indiziario complessivo, nel quale il dato quantitativo concorre con le modalità dell'azione, i contatti tra i soggetti, il contesto del viaggio e gli ulteriori elementi oggettivi e soggettivi.
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