Cassazione Penale, Ordinanza n. 11645/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato impugna la sentenza della corte d'appello con cui gli è stata applicata la pena concordata ai sensi degli artt. 599-bis e 605 c.p.p., in relazione a un fatto qualificato come ipotesi lieve di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Deduce violazione di legge nella quantificazione della pena, sostenendo che, pur essendo stata riconosciuta la fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il giudice non avrebbe considerato l'assenza di prova della cessione e l'occasionalità della condotta. Contesta inoltre la mancanza di motivazione sulla mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sull'idoneità della pena, chiedendo l'annullamento della decisione.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Rileva che la sentenza impugnata è stata pronunciata ex art. 599-bis c.p.p., cioè in esito a un concordato sulla pena in appello, e che contro tale tipo di decisione sono proponibili in cassazione solo censure attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e pronuncia. Sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e sulla determinazione della pena, salvo il caso di pena illegale. Nel caso concreto la pena non risultava illegale. Conseguentemente il ricorrente è condannato anche al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
disciplina il concordato in appello e produce effetti preclusivi sulle questioni rinunciate, limitando il sindacato di legittimità ai profili della volontà adesiva, del consenso del pubblico ministero e della conformità della decisione all'accordo
richiamato come base procedurale della sentenza di appello oggetto di ricorso, in combinazione con il concordato sulla pena
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando la causa è palese
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
norma sostanziale richiamata dal ricorrente per contestare la quantificazione della pena nell'ipotesi lieve di reati in materia di stupefacenti
le doglianze sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento sono incompatibili con il ricorso avverso una sentenza di concordato, salvo ipotesi diverse non ricorrenti
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria
L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 62
ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Corte Cost. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per il criterio di valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e per la conseguente condanna alla sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che attengono alla formazione del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero o al fatto che la sentenza abbia recepito in modo difforme l'accordo raggiunto.
- Sono inammissibili le censure che investono questioni oggetto di rinuncia nell'accordo, incluse quelle sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che venga dedotta un'illegalità della pena.
- La contestazione sulla quantificazione della pena non è deducibile in cassazione quando non si traduca nell'applicazione di una sanzione fuori dai limiti edittali o comunque diversa da quella prevista dalla legge.
- Il patto processuale sul concordato, una volta recepito nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente rimesso in discussione dalla parte che lo ha proposto o vi ha aderito, salvo il caso di pena illegale.
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