Cassazione Penale, Ordinanza n. 29650/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, condannati in primo grado e con sentenza d'appello di conferma, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Bari che li aveva ritenuti responsabili, in concorso con un terzo soggetto, della detenzione illecita di hashish e cocaina. Con il primo motivo hanno denunciato violazione dell'art. 110 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la detenzione dello stupefacente sarebbe stata riferibile al solo terzo soggetto, mentre essi si trovavano in un'area diversa dell'abitazione, distante dal borsone contenente la droga. Con il secondo motivo hanno lamentato il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, deducendo che il quantitativo e il contesto sarebbero stati compatibili con un fatto di piccolo spaccio. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità perché reiterativi di censure già esaminate e respinte, volti in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, e comunque generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché i giudici di merito avevano logicamente desunto la detenzione in concorso dalla presenza del terzo soggetto in fuga dall'abitazione degli imputati e dalla conformazione dei luoghi, elementi confermati dagli operanti. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non dedotto in appello e comunque disatteso dai giudici di merito, che avevano valutato adeguatamente la gravità complessiva del fatto, anche in ragione dell'eterogeneità delle sostanze e delle modalità della condotta. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico dei ricorrenti le spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, contestata dai ricorrenti ma ritenuta correttamente applicata dai giudici di merito alla detenzione dello stupefacente.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice della detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestata agli imputati per hashish e cocaina in concorso.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Invocato dai ricorrenti per chiedere la qualificazione del fatto come di minore gravità; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, anche perché non dedotto in appello, e ha rilevato che i giudici di merito avevano comunque escluso la lieve entità valutando la gravità complessiva del fatto.
Richiamato per la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 13 giugno 2000
Richiamata per verificare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto la Corte ha escluso che tale assenza fosse ravvisabile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già vagliate e respinte dai giudici di merito, se non accompagnate da una specifica critica delle ragioni poste a base della decisione impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle fonti probatorie o una diversa ricostruzione del fatto quando la sentenza impugnata presenti una motivazione логicamente coerente e adeguata.
- La detenzione di sostanza stupefacente può essere attribuita in concorso anche a chi non sia trovato materialmente in possesso della droga, quando gli elementi fattuali consentano di ritenere una comune disponibilità del bene illecito sulla base della dinamica dei fatti e della conformazione dei luoghi.
- La richiesta di applicazione dell'ipotesi di minore gravità in materia di stupefacenti è inammissibile in cassazione se non risulta devoluta al giudice di appello, salvo che il motivo investa effettivamente un errore di diritto o un vizio rilevabile dal provvedimento impugnato.
- Ai fini del diniego del fatto di lieve entità, è legittimo valorizzare la complessiva gravità della condotta, anche in relazione all'eterogeneità delle sostanze detenute e alle modalità concrete del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
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